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Sentenza

Sentenza del 13/12/2023 n. 34923 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso della maggiore IRES versata per l'anno 2012 a causa dell'indeducibilità dall'imponibile (proprio e del consolidato) dell'intero ammontare dell'IRAP versata nel medesimo periodo di imposta. La ricorrente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale con riferimento al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2 (indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi) e al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, commi 1 e 2 (deducibilità parziale/forfettaria di una quota di IRAP riferibile agli interessi passivi), denunciando violazioni degli artt. 3 e 53 Cost. e chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale; ha altresì richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 262/2020 sulla deducibilità dell'IMU.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite n. 10145/2012 e successive pronunce di questa Corte) che qualifica l'IRAP come imposta a carattere reale, distinta dall'imposizione sul reddito, e ha affermato la discrezionalità del legislatore nel determinare i criteri di deducibilità. Ha inoltre ritenuto non trasferibile alla fattispecie IRAP il ragionamento applicato dalla Corte costituzionale alla deducibilità dell'IMU (Corte cost. n. 262/2020), per la diversa natura dei tributi. Conseguentemente il ricorso è rigettato; Telecom è condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 35.000,00 per compensi, oltre oneri, e con possibilità di ulteriore contributo unificato secondo DPR n. 115/2002, art. 13.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2

    "l'imposta... non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi"

    L'IRAP è qualificata come imposta a carattere reale, diversa dall'imposizione sul reddito; la norma che ne dispone l'indeducibilità rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta manifestamente incostituzionale alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, commi 1 e 2 (conv. L. n. 2/2009)

    prevede la deducibilità parziale, forfettaria, nella misura del 10% dell'IRAP relativa agli interessi passivi

    La previsione di una deduzione forfettaria del 10% per la quota IRAP riferibile agli interessi passivi è considerata legittimo esercizio della discrezionalità legislativa, giustificata da scopi di politica fiscale e di incentivo all'attività d'impresa; non è manifestamente irragionevole o arbitraria.

  • D.L. n. 201/2011, art. 2, comma 1 (richiamato)

    Riferimento normativo alle modifiche temporali della disciplina di deducibilità dell'IRAP a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2012; utilizzato per spiegare l'evoluzione normativa che non incide sul principio di discrezionalità legislativa.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 262/2020

    Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disciplina che rendeva indeducibile l'IMU dall'IRES; richiamata dalla ricorrente, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che il ragionamento non sia applicabile all'IRAP a causa della diversa natura del tributo.

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 10145/2012

    Giurisprudenza di legittimità che qualifica l'IRAP come imposta reale sul valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate e conferma la compatibilità della sua indeducibilità con i principi costituzionali, nell'ambito della discrezionalità legislativa.

Massime di principio

  • L'IRAP è considerata un'imposta a carattere reale, distinta dall'IRES: la sua indeducibilità dall'imponibile IRES rientra nella discrezionalità del legislatore e difficilmente è dichiarata incostituzionale salvo casi di palese arbitrarietà o irrazionalità.
  • Le limitazioni o le deduzioni forfettarie previste dal legislatore (es. deduzione del 10% per quota riferibile a interessi passivi) sono valutate come scelte discrezionali giustificabili da obiettivi di politica fiscale e difficilmente censurabili in sede costituzionale se proporzionate e coerenti con le finalità indicate.
  • La pronuncia della Corte costituzionale sulla deducibilità dell'IMU (n. 262/2020) non si estende automaticamente ad altre imposte (come l'IRAP): occorre valutare la diversa natura del tributo e l'articolazione del sistema impositivo prima di invocare analogie.
  • Per avere chance di successo in un'eccezione di incostituzionalità riguardante deduzioni fiscali è necessario dimostrare concreto e forte profilo di incoerenza o sproporzione normativa rispetto ai principi di uguaglianza e capacità contributiva; mere argomentazioni di equità o aggravio fiscale non sono sufficienti.
  • In sede di impugnazione di dinieghi di rimborso connessi a indeducibilità, è più efficace dimostrare vizi di applicazione della norma o errori di calcolo/inerenza che invocare profili costituzionali, salvo che non emergano novità giurisprudenziali tali da rendere la questione non manifestamente infondata.
  • Prima di sollevare questioni di costituzionalità è utile verificare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale: se esiste un fermo orientamento contrario, la questione sarà probabilmente dichiarata manifestamente infondata.

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