Cassazione Penale, Sentenza n. 38158/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato in gran parte le condanne di primo grado (reati ex d.p.r. n. 309/1990: traffico, detenzione e cessione di stupefacenti), chiedendo la riforma per plurime ragioni processuali e di merito. Le censure principali: mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza d'appello; insufficienza e travisamento della prova (intercettazioni, deposizioni e dichiarazioni del collaboratore Di Mauro); utilizzazione illegittima di atti e di sentenze irrevocabili acquisite nel fascicolo (art. 238-bis); acquisizione e utilizzabilità di immagini di videosorveglianza e dei relativi "brogliacci" senza ordinanza e/o senza motivazione e relativa violazione delle norme sull'ammissione delle prove; omissione di motivazione su richieste istruttorie e sulle attenuanti generiche; questioni relative alla applicazione dell'art. 73, comma 5 (riqualificazione di taluni fatti) e alla dichiarazione di prescrizione per specifiche condotte.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi nel loro complesso, ritenendoli infondati o inammissibili. In particolare: è stata dichiarata infondata la doglianza sulla mancata notifica dell'avviso di deposito (l'avviso risulta notificato o comunque la nullità sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p. per il raggiungimento dello scopo); sono state ritenute legittime, nella funzione svolta, l'acquisizione e l'utilizzo delle sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis come elemento corroborativo del quadro probatorio (confermata la necessità di riscontri esterni quando servano a costituire prova diretta); l'utilizzabilità delle videoriprese è stata ritenuta lecita nel caso di specie perché le immagini erano state richieste dal P.M. durante il dibattimento e nessuna parte si era opposta, non configurandosi acquisizione illecita in luogo pubblico/area esterna; le contestazioni circa la valutazione del materiale probatorio (intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore, videoriprese) sono state considerate questioni di merito non sindacabili in cassazione salvo vizio motivazionale manifesto, e la Corte ha ritenuto la motivazione di merito priva di aporie logiche; le doglianze generiche e prive di specificità sono state dichiarate inammissibili. Conseguenza pratica: conferma nella sostanza della sentenza di appello (con le modifiche già operate in sede d'appello, tra cui la riqualificazione di alcuni capi e la declaratoria di prescrizione per talune condotte), con esito sfavorevole ai ricorrenti.
Norme richiamate
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (commi 1-5)
Norma sulla disciplina degli illeciti in materia di stupefacenti: è stata richiamata per la tipizzazione dei reati contestati; il comma 5 è stato utilizzato in sede di merito per la riqualificazione di alcuni fatti (applicazione e, per talune condotte, dichiarazione di estinzione per prescrizione).
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 (in particolare comma 4)
Norma sulle circostanze aggravanti/agevolanti per i reati di stupefacenti: la Corte d'appello ha escluso l'aggravante prevista dal comma 4 se la disponibilità di armi non era provata per il gruppo nel suo complesso.
Consente l'acquisizione e l'utilizzo in un processo delle sentenze irrevocabili pronunciate in altri tronconi/procedimenti; la Corte ha ribadito che tali sentenze possono corroborare il quadro probatorio già acquisito ma, se usate come prova diretta del fatto, richiedono riscontri esterni.
Regola la sanatoria di nullità quando lo scopo è raggiunto: la mancata notifica dell'avviso di deposito può essere sanata se il difensore ha tempestivamente esercitato impugnazioni e lo scopo è conseguito.
Riguarda le "prove documentali non disciplinate dalla legge": la giurisprudenza (richiamata) qualifica talune videoriprese come prove atipiche richiedenti valutazione secondo le caratteristiche del luogo e del contenuto (comportamenti comunicativi vs non comunicativi).
cod. proc. pen., art. 357 comma 2 lett. f) e art. 373 comma 5
Regolano la verbalizzazione dell'attività di polizia giudiziaria (tra cui osservazioni/video "live") e la trasmissione al P.M.; verbali così formati possono essere acquisiti nel fascicolo dibattimentale e utilizzati come prova.
cod. proc. pen., art. 495 comma 1; art. 526 comma 1
Prevedono le norme sull'ammissione e acquisizione di prova: i ricorrenti hanno contestato l'acquisizione di brogliacci e filmati; la Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione quando il P.M. chiese il materiale e le parti non si opposero.
cod. proc. pen., art. 606 (commi citati)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha più volte richiamato il principio di specificità dei motivi (le doglianze generiche sono inammissibili) e i limiti della sindacabilità in cassazione delle questioni di merito.
Regole sulla valutazione della prova e della credibilità delle dichiarazioni (testimonianze e collaboratore): la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito sulla credibilità sono riservate al giudice di merito salvo motivazione manifestamente illogica.
Riguarda la rinnovazione istruttoria; la Corte ha ricordato che l'obbligo di motivare è più stringente se la rinnovazione viene accolta; il rigetto può essere anche implicito se dal contesto emerge che non sono necessari ulteriori atti istruttori.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il diniego sia stato adeguatamente motivato in relazione al ruolo e alla personalità degli imputati.
Costituzione, art. 14
Tutela del domicilio: la Corte ha richiamato il principio per distinguere i casi in cui videoriprese in ambienti riservati possono essere considerate illecite.
Massime di principio
- Le valutazioni di merito sulla credibilità delle prove (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, deposizioni) sono in linea di massima sottratte al sindacato della Corte di cassazione: per ottenere accoglimento occorre dimostrare un vizio motivazionale manifesto (contraddittorietà o illogicità palese).
- Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis possono essere utilizzate per corroborare un quadro probatorio già formato; se invece si pretende che costituiscano prova diretta del fatto occorrono riscontri esterni.
- Le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico possono essere ammesse come prova, soprattutto se il P.M. le acquisisce e le parti non si oppongono; le riprese in domicilio o in contesti di intimità richiedono maggiori garanzie e possono essere illegittime.
- La mancata notifica di atti processuali che costituiscono vizi "a regime intermedio" può essere sanata quando lo scopo della norma è stato comunque raggiunto (es.: il difensore ha proposto impugnazioni in tempo utile), ai sensi dell'art. 183 c.p.p.
- In cassazione le doglianze devono essere formulate con specificità: motivi generici che richiamano principi giurisprudenziali senza indicare il preciso vizio nella motivazione sono inammissibili.
- L'ammissione di materiale investigativo formato dalla polizia giudiziaria (verbali, brogliacci, video live) segue regole di verbalizzazione e trasmissione al P.M.; se tali adempimenti risultano dagli atti e le parti non si oppongono, il materiale può essere acquisito e valutato in giudizio.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria deve essere motivata; se il giudice la respinge non sempre è obbligatorio un atto di motivazione espresso e formale, purché dal contesto emergano i motivi del rifiuto (sussistenza di elementi già sufficienti).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37973/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37975/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37978/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37981/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37988/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →