Cassazione Civile, Ordinanza n. 20017/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto il pagamento dell'imposta di registro, pari a euro 173,18, in relazione a un'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione in una procedura di pignoramento presso terzi. Il professionista aveva proposto ricorso in primo grado sostenendo, in sostanza, che non fosse legittimato passivo perché non parte del giudizio di esecuzione, essendo un procuratore antistatario. La CTR, in riforma della decisione di primo grado favorevole al contribuente, ha ritenuto invece sussistenti i presupposti per assoggettarlo all'imposta. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 57 d.P.R. 131/1986 e 93 e 100 c.p.c., lamentando la carenza di legittimazione passiva per non essere egli parte del processo esecutivo, ma mero difensore antistatario della parte creditrice.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, quando il giudice dell'esecuzione pronuncia ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario/antistatario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione del provvedimento deriva dal titolo esecutivo e dall'effetto della pronuncia che lo coinvolge direttamente. Inoltre, ai fini dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, intese come tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio e nei cui confronti la pronuncia si sia espressa nella parte dispositiva, con sfera giuridica interessata dagli effetti della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Ai fini dell'imposta di registro sono tenute al pagamento tutte le parti in causa, intese in senso sostanziale come i soggetti che hanno partecipato al giudizio e nei cui confronti la pronuncia esplica effetti dispositivi sulla sfera giuridica.
Richiamati dal ricorrente per contestare la propria legittimazione passiva; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva, ritenendo rilevante il coinvolgimento processuale derivante dall'ordinanza di assegnazione.
L'ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario costituisce il titolo dal quale deriva la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione del provvedimento.
Le spese relative alla registrazione e all'esecuzione sono considerate spese di esecuzione e gravano ex lege sul debitore esecutato.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro su provvedimenti del giudice dell'esecuzione, la nozione di "parti in causa" va intesa in senso sostanziale e non meramente formale, comprendendo tutti i soggetti che abbiano partecipato al giudizio e che siano incisi dalla decisione.
- Quando un'ordinanza di assegnazione attribuisce somme anche al difensore distrattario o antistatario, quest'ultimo può essere considerato legittimato rispetto agli adempimenti collegati alla registrazione del provvedimento, poiché la sua posizione deriva direttamente dal titolo esecutivo e dagli effetti della pronuncia.
- Il difensore antistatario che abbia anticipato o sostenuto l'imposta di registro può rivalersi nei confronti delle altre parti mediante azione di regresso, secondo il coordinamento tra disciplina tributaria e civile.
- La legittimazione passiva ai fini del recupero dell'imposta di registro non coincide necessariamente con la qualità di parte formale del processo esecutivo, essendo sufficiente che il soggetto sia destinatario degli effetti della decisione e vi abbia comunque preso parte in senso rilevante.
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