Cassazione Civile, Ordinanza n. 11335/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento relativa alla TIA per l'anno 2009. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato respinto; la CTR ha poi accolto l'appello ritenendo non dovuto il tributo, perché la contribuente avrebbe dimostrato l'insussistenza del presupposto tariffario, ossia la non utilizzabilità dell'immobile, anche solo mediante la prova del distacco dell'utenza idrica, ritenuta indispensabile per l'attività precedentemente svolta nei locali. La società ricorrente per cassazione ha dedotto: (1) violazione del regolamento comunale e dell'art. 62 d.lgs. 507/1993, sostenendo che la non utilizzabilità doveva essere dichiarata e documentata in sede amministrativa e che la prova fornita in giudizio era tardiva e comunque inidonea, poiché la non utilizzabilità presuppone l'impossibilità oggettiva della presenza dell'uomo e non una scelta soggettiva di non svolgere l'attività; (2) illegittimità della sentenza per avere esaminato la questione dell'IVA, che sarebbe stata proposta solo in appello. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva/notificata tempestivamente e per mancata diligente riattivazione della notifica dopo l'esito negativo, chiedendo il rigetto dell'istanza di rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. Ha ritenuto che, una volta appreso l'esito negativo della prima notificazione e il mutamento del domicilio del difensore domiciliatario della controparte, la ricorrente non si sia attivata con la necessaria diligenza e speditezza per rinnovare la notifica, attendendo tempi incompatibili con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla conservazione degli effetti della richiesta originaria e sulla tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio. Ha quindi disatteso l'istanza di rimessione in termini, dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato დამატivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente quale disciplina del presupposto e della dichiarazione di non utilizzabilità dei locali ai fini del tributo.
Richiamato nell'istanza di rimessione in termini per ottenere la rinnovazione della notifica del ricorso.
Utilizzato come termine di riferimento per valutare la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio, che deve avvenire in tempi compatibili con la metà del termine breve.
Richiamati nell'eccezione della controricorrente in tema di modalità di notifica del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso per cassazione non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la conservazione degli effetti della richiesta originaria è subordinata sia all'assenza di colpa della parte sia alla sua immediata e diligente riattivazione del procedimento notificatorio.
- La parte che apprende l'esito negativo della notifica deve agire senza ingiustificati ritardi per rinnovarla: l'inerzia protratta per un apprezzabile lasso di tempo può comportare l'inammissibilità del ricorso per tardività.
- La rimessione in termini non è giustificata quando il ritardo nella rinnovazione della notifica dipende da mancata diligenza della parte, anche se l'originario fallimento della notifica non è a essa imputabile.
- In sede di legittimità, le questioni di merito non vengono esaminate se il ricorso è inammissibile per tardiva notificazione; in tal caso prevale la decisione sul rito con condanna alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
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