Cassazione Penale, Sentenza n. 43673/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fracapane impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi all'esplosione di colpi d'arma da fuoco contro un esercizio commerciale. Il ricorso per cassazione contestava, in particolare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti dal Tribunale, denunciando violazione di legge (art.273 c.p.p. e norme penali richiamate nell'imputazione) e vizio di motivazione soprattutto con riferimento al valore probatorio delle intercettazioni ambientali, le quali, secondo il ricorrente, non potevano assurgere a prova indiziaria sufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (escluse però le modalità mafiose, già annullate dal Tribunale). La Corte ha richiamato il principio per cui in sede cautelare è sufficiente la 'qualificata probabilità' e che la verifica della Corte di legittimità è limitata a controllare la congruenza logica e giuridica della motivazione senza riesaminare i fatti. Ha ritenuto probatorii rilevanti e ben motivati: immagini dei sistemi di videosorveglianza (che individuano mezzi e movimenti sincronici), identificazione della Fiat Idea usata come vedetta e collegata all'indagato tramite proprietà/uso familiare, dati GPS e tabulati telefonici che collocano l'indagato in connessione temporale con gli eventi (compreso un successivo spostamento a Milano), e captazioni ambientali nelle quali emergono preoccupazione, tentativi di alibi e ammissioni verso i familiari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Attribuisce al Tribunale la competenza per la richiesta di riesame; qui il Tribunale del riesame è stato il giudice che ha valutato la richiesta di revoca/modifica della misura cautelare.
Aggravante per il ricorso al metodo mafioso; il Tribunale ha escluso la sussistenza di questa aggravante e l'ha annullata rispetto all'ordinanza genetica.
artt.61 n.2, 110 cod. pen., artt.2, 4 commi 1 e 2 lett. a) e 7 L. n.895/67
Norme penali richiamate nell'imputazione: circostanze aggravanti e fattispecie relative all'uso e porto di arma da fuoco; la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti supportano la imputazione per i reati contestati (escluso il metodo mafioso).
Norma richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ha verificato che non vi è stata violazione delle regole procedurali e che la motivazione del giudice di merito è adeguata.
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Consente la censura per violazione di legge e vizi di motivazione ai fini del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondate tali doglianze dopo aver esaminato la motivazione del Tribunale.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riproduzione del motivo in cassazione; il ricorso era affidato entro i limiti previsti dalla norma.
art.192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il livello probatorio richiesto in sede di merito rispetto a quello cautelare: la Corte conferma che per misure cautelari non si applicano i criteri stringenti del giudizio di merito.
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Giurisprudenza di riferimento richiamata circa i limiti e i criteri della valutazione degli indizi in sede cautelare e del controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito.
art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti sulla condanna alle spese; la cancelleria dovrà eseguire gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice può basare la misura sulla 'qualificata probabilità' e non sul livello di prova richiesto nel giudizio di merito: la valutazione degli indizi è meno rigorosa e mira a contemperare esigenze cautelari.
- La Corte di Cassazione in un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non può rinnovare la valutazione degli elementi probatori sostituendosi al giudice.
- Elementi combinati quali immagini di videosorveglianza, dati GPS, tabulati telefonici e intercettazioni possono costituire insieme un quadro indiziario forte se collegati logicamente (movimentazioni coerenti dei mezzi, uso familiare del veicolo, spostamenti temporali, dichiarazioni intercettate).
- Le intercettazioni ambientali con dichiarazioni verso familiari possono avere valore indiziario rilevante se la motivazione spiega il contenuto e la portata probatoria (preoccupazione, tentativo di alibi, ammissioni).
- L'aggravante del metodo mafioso richiede elementi specifici e non può essere desunta solo dalla gravità o dall'organizzazione apparente dell'azione: servono elementi che colleghino l'evento a logiche o strutture associative mafiose.
- Il ricorrente non può pretendere che la Corte di Cassazione adotti una lettura alternativa degli indizi se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e logicamente fondata; per ribaltare la valutazione è necessario dimostrare specifici vizi logici o di diritto.
- In procedura cautelare, l'annullamento parziale (es. esclusione di aggravanti) non impedisce la conferma della misura se permangono gravi indizi per il reato principale.
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