Cassazione Civile, Ordinanza n. 11295/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento notificato a una società utilizzatrice, con cui l’ente previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi ritenuti dovuti per un periodo compreso tra il 2003 e il 2007 in relazione a rapporti di somministrazione di lavoro ritenuti irregolari o comunque tali da far emergere la legittimazione dell’utilizzatore quale effettivo datore di lavoro. Il tribunale aveva annullato il verbale e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo decisiva la regolarità del rapporto con l’azienda somministratrice e, soprattutto, la mancata iniziativa del lavoratore per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’ente previdenziale ha denunciato violazione degli artt. 27 e 29, commi 1, 2 e 3-bis, del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 38 del d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che il rapporto contributivo è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e che l’obbligazione contributiva verso l’effettivo utilizzatore non può essere subordinata alla previa domanda del lavoratore di costituzione del rapporto. In sostanza, l’Istituto ha censurato la sentenza d’appello per avere escluso la propria legittimazione ad agire per i contributi in difetto di un’azione del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’ente previdenziale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha chiarito che, in tema di somministrazione irregolare e di interposizione fittizia, l’ente previdenziale può far valere nei confronti dell’utilizzatore l’esistenza dei presupposti dell’obbligazione contributiva e la natura fittizia del rapporto interposto come questione pregiudiziale, senza che sia necessaria una preventiva azione del lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro. La decisione d’appello, che aveva attribuito portata preclusiva alla mancata iniziativa del lavoratore, non si è quindi conformata ai principi consolidati in materia di autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 27 e 29, commi 1, 2 e 3-bis, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Richiamati come norme che disciplinano la somministrazione/appalto irregolare e i relativi riflessi sugli obblighi contributivi verso l’utilizzatore.
art. 38 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina della somministrazione e dell’assetto degli obblighi verso l’effettivo utilizzatore.
La Corte esclude l’inammissibilità, ritenendo che la sentenza impugnata non si sia conformata all’orientamento consolidato.
Massime di principio
- In caso di somministrazione irregolare o interposizione fittizia, l’ente previdenziale è legittimato a far valere nei confronti dell’utilizzatore l’esistenza dei presupposti dell’obbligazione contributiva, senza che tale azione sia subordinata a una preventiva domanda del lavoratore di costituzione del rapporto di lavoro.
- Il rapporto contributivo ha autonomia rispetto al rapporto di lavoro: le vicende processuali o sostanziali del secondo non condizionano, di regola, l’esercizio del potere dell’ente previdenziale di pretendere i contributi dovuti dal soggetto che risulti obbligato.
- L’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore interposto costituisce una questione pregiudiziale che il giudice può esaminare incidenter tantum nel giudizio promosso dall’ente previdenziale per il recupero contributivo, senza necessità di un previo giudizio del lavoratore.
- Non è corretta una decisione che attribuisca alla mancata iniziativa del lavoratore efficacia preclusiva rispetto all’azione dell’ente previdenziale per l’adempimento degli obblighi contributivi.
- Laddove la decisione di merito si discosti dai principi consolidati sull’autonomia del rapporto contributivo e sulla legittimazione dell’ente previdenziale, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame.
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