Cassazione Penale, Ordinanza n. 13032/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi, che: 1) sarebbero state depositate conclusioni scritte non considerate dal giudice di merito; 2) tale omissione avrebbe inciso sulla coerenza ed equilibrio della motivazione; 3) nelle conclusioni sarebbe stata chiesta la prevalenza o quantomeno l'equivalenza delle attenuanti generiche, senza però confrontarsi con il rigetto di tale richiesta fondato sulla personalità dell'imputata desunta da un precedente analogo. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e comunque generiche, perché non era allegato né spiegato in modo decisivo il contenuto delle asserite conclusioni omesse, e perché le doglianze sulle attenuanti non si confrontavano con la motivazione del giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure erano manifestamente infondate e generiche: non era dimostrata la decisività delle conclusioni scritte asseritamente non esaminate, le quali peraltro sarebbero state reiterative dei motivi di appello; inoltre, la doglianza sulla mancata concessione della prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la personalità dell'imputata sulla base di un precedente relativo a caso analogo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato oggetto della condanna impugnata.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare l'omessa considerazione di conclusioni scritte senza allegarne specificamente il contenuto e senza spiegare in che modo esse avrebbero inciso in modo decisivo sulla motivazione.
- La doglianza sulla mancata valutazione di conclusioni o richieste difensive è generica quando non chiarisce quali argomenti nuovi e decisivi vi fossero rispetto ai motivi di appello già esaminati dal giudice di merito.
- La censura relativa al trattamento sanzionatorio o al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti deve confrontarsi puntualmente con la ratio della decisione impugnata; non è sufficiente una richiesta apodittica di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche.
- Il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera riproposizione di censure già dedotte in appello.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ritenuto, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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