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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21423/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e disposto la confisca di denaro ritenuto nella disponibilità dell'imputato. Il ricorso per cassazione deduceva, in sostanza, censure già prospettate in appello e contestava la motivazione del giudice di merito, anche in punto di confisca del denaro. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze miravano a sollecitare una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e non manifestamente illogica. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, poiché il denaro era nella disponibilità dell'imputato in misura sproporzionata rispetto alla sua situazione reddituale, secondo apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e perché introduceva censure attinenti al merito, non deducibili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della confisca del denaro ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Consente la confisca del denaro nella disponibilità dell'imputato quando risulti sproporzionato rispetto alla situazione reddituale, sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre i motivi di appello o che sollecitino una rivalutazione del fatto e delle prove riservata al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e non manifestamente illogica, specie se fondata su corrette massime di अनुभवienza e su un ragionamento coerente.
  • La confisca del denaro può essere legittimamente disposta quando il giudice accerti, con valutazione di merito, una disponibilità sproporzionata rispetto alla condizione reddituale dell'imputato e motivi in modo adeguato tale sproporzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfisca

Testo integrale

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