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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44325/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per furto di energia elettrica. Il ricorrente ha dedotto: nullità per genericità dell'imputazione per mancata indicazione di quantità e date; mancata riapertura dell'istruttoria per acquisire prove sulla sua frequente assenza dall'abitazione; violazione delle garanzie difensive perché il verbale di verifica dell'Enel sarebbe un accertamento tecnico irripetibile redatto in sua assenza; mancanza di prova del nesso tra la manomissione esterna e l'alterazione interna del contatore; possibile confusione con altri contatori manomessi nello stesso stabile e quindi mancata prova che la manomissione sia stata opera del ricorrente; assenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza del profitto illecito; contestazione delle aggravanti contestate (violenza sulle cose e cosa destinata a pubblico servizio) e doglianze sulla congruità della pena e sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) la censura di genericità è preclusa dall'opzione per il rito abbreviato condizionato, essendosi il ricorrente difeso sul contenuto dell'imputazione e non avendo dimostrato che l'indeterminatezza gli abbia impedito la difesa; 2) la mancata riapertura dell'istruttoria era corretta perché le prove richieste non erano necessarie ai fini della decisione; 3) la verifica dell'Enel non è atto tecnico irripetibile e le garanzie difensive relative non erano applicabili; 4) è stata adeguatamente dimostrata la manomissione (rottura dei tenoni posteriori) con misurazione tecnica che ha rilevato un sottocontabilizzazione del 56,65%; 5) la responsabilità soggettiva è stata motivata: il contatore era riconducibile all'abitazione del ricorrente (codice in bolletta, sue dichiarazioni), e il consistente risparmio rendeva chiara la consapevolezza del vantaggio; 6) le aggravanti sono state correttamente applicate: l'energia elettrica è bene destinato a pubblico servizio e la violenza sulle cose si configura anche quando l'allaccio o la manomissione sono eseguiti da altri; 7) la pena e il diniego delle attenuanti sono stati ritenuti congrui e non viziati da arbitrarietà, tenuto conto dei precedenti e della modalità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma delittuosa del furto applicata alla sottrazione di energia elettrica; il giudice ha ritenuto integrato il reato per il vantaggio illecito derivante dall'alterazione della contabilizzazione

  • art. 625 cod. pen. nn. 2 e 7

    Aggravanti: n.2 (uso di violenza sulle cose) e n.7 (furto su cosa destinata a pubblico servizio). La Corte ha ritenuto applicabili entrambe: la violenza sulle cose può essere valutata anche se materiale allacciamento è stato compiuto da terzi; l'energia elettrica è considerata bene destinato a pubblico servizio

  • art. 62, n.4 cod. pen.

    Attenuante della tenuità del danno: esclusa perché l'entità del pregiudizio non è di rilevanza minima e, nel caso di utenza domestica, il flusso continuo rende di regola incompatibile la tenuità

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che estende talune norme del codice di procedura penale alle attività di controllo svolte da soggetti non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento; usata per integrare la legittimazione degli accertamenti Enel

  • art. 348 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'applicabilità delle regole sull'attività di polizia giudiziaria agli accertamenti tecnici rilevati dall'ente erogatore

  • art. 55 cod. proc. pen.

    Attribuisce compiti alla polizia giudiziaria, tra cui assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto serve per l'applicazione della legge penale: la Corte ha ritenuto che i verificatori operassero nei poteri propri della polizia giudiziaria

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto di assistere ad atti tecnici irripetibili: la Corte ha escluso l'applicabilità al verbale Enel ritenendolo non irripetibile

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha confermato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena entro i limiti edittali

  • art. 131 bis cod. pen.

    Regole sulla recidiva e sulla concessione di benefici: menzionata in relazione all'impossibilità di applicare la riduzione per recidiva all'imputato con plurimi precedenti

Massime di principio

  • La facoltà di scelta per il rito abbreviato condizionato limita la possibilità dell'imputato di dolersi in cassazione di genericità dell'imputazione salvo che tale indeterminatezza abbia effettivamente impedito la difesa
  • Gli accertamenti tecnici svolti dai verificatori dell'ente erogatore non sono automaticamente atti irripetibili: le garanzie di assistenza difensiva previste per atti tecnici irripetibili si applicano solo se l'operazione non è ripetibile nelle stesse condizioni
  • Nel furto di energia elettrica, chi si avvantaggia consapevolmente dell'allaccio abusivo o della manomissione risponde del reato anche se non ha materialmente eseguito la manomissione
  • L'energia elettrica è considerata bene destinato a pubblico servizio, per cui l'aggravante dell'art. 625 n.7 è normalmente applicabile in casi di furto di energia
  • L'aggravante per violenza sulle cose può sussistere anche quando la violenza è stata materialmente commessa da terzi, se l'agente ha usufruito consapevolmente del collegamento o della manomissione
  • La tenuità del danno è difficilmente riconoscibile nel furto di energia in utenza domestica, data la continuità del prelievo illegittimo; la quantificazione del danno e i precedenti influenzano fortemente l'esito sul trattamento sanzionatorio
  • Il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena è possibile solo se emerge un chiaro arbitrio o illogicità; la motivazione, anche sintetica, che richiami i criteri dell'art. 133 cod. pen. è in generale sufficiente

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