Cassazione Civile, Ordinanza n. 26983/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la controparte per ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di telefonia e il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il giudice di pace aveva rilevato che l’atto di citazione non specificava in modo adeguato il danno materiale lamentato, dichiarandone la nullità per violazione dell’art. 163, comma 1, n. 3, c.p.c., e assegnando un termine per integrare la domanda. A seguito della notifica di un atto di citazione in rinnovazione, la controparte aveva eccepito la nullità anche di tale atto; il giudice di pace aveva quindi dichiarato la nullità dell’atto rinnovato e disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto dell’impugnazione ritenendo inammissibile il primo motivo perché non investiva specificamente l’ordinanza di primo grado, e comunque infondato; aveva inoltre considerato nullo anche l’atto di rinnovazione per incompletezza ex art. 163 c.p.c. e, trattandosi di termine perentorio non prorogabile, aveva ritenuto corretta la declaratoria di estinzione del giudizio. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 156, 163, 164, 291 e 307 c.p.c. per avere il giudice d’appello confermato la nullità dell’atto di citazione e la conseguente estinzione; 2) violazione degli artt. 164, commi 5 e 6, 156, 159, 291 e 307 c.p.c., nonché degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che, poiché il convenuto si era costituito, il giudice avrebbe dovuto applicare il regime di sanatoria dell’art. 164 c.p.c. e non trattare l’atto come improduttivo di effetti; 3) nullità per omessa pronuncia e difetto di motivazione, per non avere il tribunale esaminato la questione del raggiungimento dello scopo dell’atto nonostante la nullità rilevata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l’impugnazione ai fini dell’art. 369 c.p.c. perché il provvedimento impugnato era stato depositato come duplicato informatico, con richiamo alla giurisprudenza sulla prova della pubblicazione. Nel merito, ha giudicato inammissibili i motivi: il primo perché non censurava efficacemente la ratio della decisione di appello, fondata sulla mancata specifica impugnazione dell’ordinanza del giudice di pace, mentre la successiva affermazione sulla nullità dell’atto originario era solo argomentazione ad abundantiam; il secondo perché non si confrontava con la vera ratio decidendi, cioè la nullità anche dell’atto di citazione in rinnovazione e l’impossibilità di una ulteriore proroga del termine perentorio, sicché mancava l’interesse a discutere dell’art. 307 c.p.c.; il terzo perché la motivazione del tribunale non era apparente né mancante, avendo spiegato il percorso logico seguito. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata attività difensiva della resistente; è stato inoltre disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, n. 3; terzo e quarto comma
la citazione deve contenere elementi idonei a determinare con precisione petitum e causa petendi; la mancanza di tale specificità può determinare nullità dell’atto
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la costituzione del convenuto avrebbe imposto la sanatoria con integrazione della domanda; la Corte non accoglie tale censura perché non investe la ratio decidendi
invocato per sostenere che la nullità non doveva essere pronunciata o che l’atto aveva raggiunto il suo scopo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con altre norme sulle nullità processuali
richiamato per contestare il regime di rinnovazione dell’atto nullo
richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione; la Corte osserva che la doglianza è inammissibile per difetto di interesse, dato che la domanda restava comunque non sanata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base di deduzione della violazione di legge nel secondo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base di deduzione della nullità della sentenza per omessa pronuncia e per vizi motivazionali
richiamato per denunciare un vizio motivazionale e l’asserita omessa pronuncia
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza
norma sul rito camerale in Cassazione per la trattazione del ricorso
comma 2, n. 2; ultimo comma
richiamato in tema di improcedibilità e deposito del provvedimento impugnato; la Corte afferma che il duplicato informatico soddisfa l’onere di deposito
richiamato per la verifica della tempestività dell’impugnazione in mancanza di notificazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’abrogazione della previsione previgente dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure non colpiscono specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni che non sono state poste come fondamento decisorio della decisione di merito.
- Quando il giudice d’appello dichiara inammissibile un motivo per mancata specifica impugnazione della statuizione di primo grado, l’eventuale ulteriore argomentazione svolta "ad abundantiam" sulla fondatezza nel merito non è decisiva e la sua censura è priva di interesse se non si attacca il capo realmente decisorio.
- La nullità dell’atto di citazione e dell’eventuale atto di rinnovazione impedisce la sanatoria se anche il secondo atto resta privo degli elementi essenziali richiesti dall’art. 163 c.p.c.; in tale situazione il processo non può proseguire utilmente, indipendentemente dalla costituzione del convenuto.
- La deduzione di omessa pronuncia o di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone, in modo logico e consequenziale, le ragioni per cui ritiene insussistente la sanatoria della nullità e non raggiunto lo scopo dell’atto.
- Ai fini dell’art. 369 c.p.c., il deposito del duplicato informatico del provvedimento impugnato soddisfa l’onere di deposito della copia autentica, e la tempestività dell’impugnazione può essere verificata anche mediante i dati ricavabili dal fascicolo informatico o dagli atti richiamati dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26863/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_civile · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26864/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_civile · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26865/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_civile · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26869/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_civile · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26874/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_civile · 7 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26875/2025 del 07/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →