Cassazione Penale, Sentenza n. 42506/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Brescia (04/07/2022) deducendo che era intervenuta la remissione di querela, successiva alla sentenza impugnata, a favore delle persone offese relativamente ai reati procedibili a querela (capi n. 4 e n. 19). Si deduceva che la remissione relativa al capo n. 4 era stata allegata agli atti del ricorso per cassazione ma non considerata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 49719/2023. La questione centrale è stata se la remissione di querela, tempestivamente prodotta e accettata, determinasse l'estinzione del reato e conseguente annullamento della condanna.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nella fase rescindente. Ha dichiarato che la remissione di querela tempestivamente prodotta e accettata estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità. Ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello del 04/07/2022 nei confronti di Campos Giosuè in quanto il reato è estinto per remissione di querela. Ha altresì annullato senza rinvio la condanna di Campos Alex e di Campos Nicola limitatamente al capo n. 4 (reato estinto per remissione di querela) e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione della pena nei loro confronti (in considerazione della perdita del vincolo di continuazione e del divieto per la Cassazione di effettuare valutazioni di merito sulla nuova determinazione della pena). Le spese sono poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p. (ricorso straordinario per cassazione)
Norma di rito che disciplina il ricorso straordinario; gli imputati hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'articolo per denunciare l'errore di fatto relativo alla mancata considerazione di documenti allegati (remissione di querela).
art. 81 c.p. (concorso e cumulabilità delle pene)
Richiamato nella motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione tra più reati e alla necessità di rideterminare la pena di merito quando viene meno il reato più grave che condizionava il calcolo della pena complessiva.
art. 340, comma 4, c.p.p. (spese processuali in caso di remissione di querela)
Dispositivo indicato per l'addebito delle spese processuali: la Corte dispone che le spese siano poste a carico dei querelati secondo la previsione normativa.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (Durante, Rv. 281326)
Principio richiamato: la remissione di querela tempestiva e rituale, anche se intervenuta in pendenza di ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato; tale estinzione prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità.
Massime di principio
- La remissione di querela, se tempestivamente prodotta e validamente accettata, estingue il reato procedibile a querela anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata e va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità.
- Quando la Cassazione accerta l'estinzione del reato per remissione di querela, deve annullare senza rinvio la condanna relativa a quel capo: il procedimento s'interrompe per quel reato.
- Se l'estinzione riguarda il reato ritenuto dal giudice di merito il più grave nel cumulo/continuazione, la Corte di cassazione non può rideterminare la pena compiutamente poiché ciò richiede valutazioni di merito; in tal caso occorre rinvio alla Corte di appello per la nuova determinazione della pena.
- La remissione di querela prevale su questioni processuali riguardanti l'ammissibilità del ricorso: il giudice di legittimità deve verificare gli atti e la tempestività della remissione anche d'ufficio.
- La definizione delle nuove conseguenze penali (proscioglimento, rideterminazione della pena) e l'accertamento degli effetti sulla continuazione sono compiti del giudice di merito, non della Cassazione.
- In caso di estinzione del reato per remissione di querela, le spese processuali possono essere attribuite ai querelanti/querelati secondo le norme specifiche (es. art. 340 c.p.p.).
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