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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42506/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Brescia (04/07/2022) deducendo che era intervenuta la remissione di querela, successiva alla sentenza impugnata, a favore delle persone offese relativamente ai reati procedibili a querela (capi n. 4 e n. 19). Si deduceva che la remissione relativa al capo n. 4 era stata allegata agli atti del ricorso per cassazione ma non considerata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 49719/2023. La questione centrale è stata se la remissione di querela, tempestivamente prodotta e accettata, determinasse l'estinzione del reato e conseguente annullamento della condanna.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nella fase rescindente. Ha dichiarato che la remissione di querela tempestivamente prodotta e accettata estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità. Ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello del 04/07/2022 nei confronti di Campos Giosuè in quanto il reato è estinto per remissione di querela. Ha altresì annullato senza rinvio la condanna di Campos Alex e di Campos Nicola limitatamente al capo n. 4 (reato estinto per remissione di querela) e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione della pena nei loro confronti (in considerazione della perdita del vincolo di continuazione e del divieto per la Cassazione di effettuare valutazioni di merito sulla nuova determinazione della pena). Le spese sono poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p. (ricorso straordinario per cassazione)

    Norma di rito che disciplina il ricorso straordinario; gli imputati hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'articolo per denunciare l'errore di fatto relativo alla mancata considerazione di documenti allegati (remissione di querela).

  • art. 81 c.p. (concorso e cumulabilità delle pene)

    Richiamato nella motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione tra più reati e alla necessità di rideterminare la pena di merito quando viene meno il reato più grave che condizionava il calcolo della pena complessiva.

  • art. 340, comma 4, c.p.p. (spese processuali in caso di remissione di querela)

    Dispositivo indicato per l'addebito delle spese processuali: la Corte dispone che le spese siano poste a carico dei querelati secondo la previsione normativa.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (Durante, Rv. 281326)

    Principio richiamato: la remissione di querela tempestiva e rituale, anche se intervenuta in pendenza di ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato; tale estinzione prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se tempestivamente prodotta e validamente accettata, estingue il reato procedibile a querela anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata e va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità.
  • Quando la Cassazione accerta l'estinzione del reato per remissione di querela, deve annullare senza rinvio la condanna relativa a quel capo: il procedimento s'interrompe per quel reato.
  • Se l'estinzione riguarda il reato ritenuto dal giudice di merito il più grave nel cumulo/continuazione, la Corte di cassazione non può rideterminare la pena compiutamente poiché ciò richiede valutazioni di merito; in tal caso occorre rinvio alla Corte di appello per la nuova determinazione della pena.
  • La remissione di querela prevale su questioni processuali riguardanti l'ammissibilità del ricorso: il giudice di legittimità deve verificare gli atti e la tempestività della remissione anche d'ufficio.
  • La definizione delle nuove conseguenze penali (proscioglimento, rideterminazione della pena) e l'accertamento degli effetti sulla continuazione sono compiti del giudice di merito, non della Cassazione.
  • In caso di estinzione del reato per remissione di querela, le spese processuali possono essere attribuite ai querelanti/querelati secondo le norme specifiche (es. art. 340 c.p.p.).

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