Cassazione Penale, Sentenza n. 24413/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato l'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall'abitazione tra le 21 e le 7, applicata per gravi indizi relativi a due episodi di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990. Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari: sosteneva che il precedente di quasi dieci anni prima non fosse sufficiente a qualificare una persona come dedita allo spaccio, che non sussistessero pericoli di reiterazione, di inquinamento probatorio (essendo già sequestrate le sostanze) né di fuga (essendo ben radicato sul territorio), e che l'applicazione di una misura cautelare mite dimostrerebbe l'assenza di pericolosità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del Riesame che aveva condiviso il G.I.P. sulla sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione, fondandosi su elementi oggettivi: strumenti per pesatura e confezionamento rinvenuti nel domicilio, somma di denaro di 3.344,00 euro ritenuta segno di attività di spaccio, varietà e principio attivo elevato delle sostanze (hashish e marijuana) e precedente penale specifico. Tali elementi giustificavano una prognosi negativa sui futuri comportamenti e la conferma di una misura cautelare, sebbene mite. Il ricorso è stato qualificato come generico e meramente assertivo; pertanto il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente determinata di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 nel valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5
art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è stata invocata come titolo del reato per cui sussistono gravi indizi; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (strumenti, somme di denaro, varietà e potenza delle sostanze, precedente specifico) siano compatibili con l'ipotesi di spaccio e giustifichino esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione.
decreto legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alle conclusioni rese in udienza dalle parti (PM e difesa).
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere per il ricorrente di rifondere le spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Corte cost. n. 186/2000, 13 giugno 2000
Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa rilevante, pur essendo manifestamente infondato, e ciò ha influenzato la determinazione della sanzione equitativa a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati di spaccio, la valutazione delle esigenze cautelari può fondarsi su elementi concreti raccolti nelle indagini (strumenti per confezionamento/pesatura, somme di denaro ritenute provento, varietà e potenza delle sostanze, precedenti specifici) che rendono plausibile il pericolo di reiterazione.
- Un precedente penale anche remoto non è di per sé sufficiente ad applicare una misura, ma assume rilievo se inserito in un quadro probatorio che evidenzia continuità o professionalità nell'attività delittuosa.
- La scelta di una misura cautelare 'mite' (es. obbligo di dimora) non esclude che sussista un concreto pericolo di reiterazione; il livello della misura va valutato in relazione alla gravità degli elementi probatori e alla proporzionalità.
- In sede di cassazione l'attenzione è limitata alla legittimità e logicità della motivazione; censure generiche e meramente assertive sulla valutazione del merito cautelare sono, di norma, inammissibili.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) salvo che non risultino elementi che configurino colpa grave nel proporre il ricorso.
- Per impugnare con successo decisioni cautelari occorre muovere rilievi specifici e dimostrare vizi logici o probatori nella motivazione del giudice di merito, non semplicemente offrire una diversa interpretazione dei fatti.
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