Cassazione Penale, Sentenza n. 471/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva ritenuto superate le soglie di punibilità per il reato fiscale contestato (dichiarazione infedele/omessa ai sensi del d.lgs. n. 74/2000) senza tener conto, nel computo dell'ammontare dell'imposta sottratta, dei costi che la società aveva effettivamente sostenuto. Denunciava violazione degli artt. 627, co. 3 e 125, co. 3 c.p.p. per difetto di motivazione e sosteneva che la corretta valutazione dei costi avrebbe escluso la rilevanza penale o fatto valere norme più favorevoli (art. 2, co. 3 d.lgs. n. 74/2000 e art. 131‑bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non manifesta l'infondatezza del motivo relativo alla mancanza di adeguata motivazione circa la qualificazione dei costi come "tutti fittizi", richiamando il principio secondo cui per l'IVA la fittizietà anche soggettiva è rilevante, mentre per le imposte dirette rileva l'inesistenza oggettiva delle prestazioni e quindi i costi realmente sostenuti devono essere considerati ai fini della quantificazione dell'imposta sottratta. Tuttavia, constatato che il fatto era del 30/08/2011 e che il termine massimo di prescrizione si è estinto il 30/08/2021, la Corte ha annullato la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 2
Norma originariamente richiamata per il reato fiscale; la Corte ha valutato la rilevanza temporale e comparativa delle norme successive ai fini della riqualificazione del fatto.
d.lgs. n. 74/2000, art. 3
Norma richiamata dalla Corte di cassazione come potenzialmente più favorevole ratione temporis rispetto a quella successiva; disciplina elementi del fatto che includono la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie.
d.lgs. n. 74/2000, art. 4
Articolo invocato per la riqualificazione del fatto (dichiarazione infedele) e, in particolare (lett. b)), per il principio che ai fini delle imposte dirette rileva l'inesistenza oggettiva delle prestazioni e che i costi realmente sostenuti devono essere computati.
codice di procedura penale, art. 627, co. 3
Richiamato dal ricorrente per censurare vizio di motivazione: obbligo motivazionale sui punti decisivi della decisione (anche in sede d'appello).
codice di procedura penale, art. 125, co. 3
Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione della sentenza impugnata.
codice penale, art. 131‑bis, co. 4
Richiamato dal ricorrente in prospettiva di non punibilità per particolari situazioni di minore disvalore (contestato rispetto all'applicabilità ratione temporis).
Massime di principio
- In materia di IVA la fittizietà anche solo soggettiva (indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura) è rilevante ai fini della determinazione dell'imposta detraibile: fatture emesse da soggetti non parte del rapporto non entrano nel conteggio e possono giustificare la pretesa erariale.
- Per le imposte dirette rileva l'inesistenza oggettiva delle prestazioni: nella quantificazione dell'imposta sottratta devono essere considerati i costi effettivamente sostenuti; non tutto ciò che è indicato in dichiarazione può essere automaticamente qualificato come "fittizio" senza adeguata motivazione probatoria.
- Il giudice d'appello è tenuto a motivare specificamente la valutazione delle singole voci di costo quando la contestazione penale verte sull'eventuale fittizietà delle stesse; l'omessa o generica valutazione può rendere non manifestamente infondata la censura in cassazione.
- In ogni contestazione di reato fiscale è essenziale determinare correttamente la data del fatto e il termine di prescrizione applicabile: se il termine di prescrizione è decorso, il reato è estinto e la sentenza va annullata per tale causa.
- Se vi è dubbio sulla qualificazione (art. 2 vs art. 3 vs art. 4 d.lgs. 74/2000) occorre verificare quale norma era vigente al momento del fatto e se essa sia più favorevole all'imputato (applicazione della norma più favorevole ratione temporis).
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