Cassazione Penale, Ordinanza n. 37915/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP, deducendo un solo motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. Sostiene che il giudice avrebbe aderito in modo apodittico alla qualificazione giuridica dei fatti senza un'adeguata motivazione e che, a suo dire, un esame più approfondito degli atti del pubblico ministero avrebbe mostrato l'erroneità dell'inquadramento giuridico concordato tra le parti, con conseguente necessità di pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La sentenza impugnata aveva applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019 e all'art. 316-ter c.p., unificati dalla continuazione, disponendo anche la confisca della somma di euro 7.988,35 quale profitto del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico. Ha rilevato che, nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è consentito solo per specifici motivi, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto; tuttavia, il controllo di legittimità su tale profilo è ristretto ai casi di errore manifesto, cioè di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e immediatamente percepibile. Nel caso concreto, la censura si esauriva in una mera enunciazione, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare un diverso inquadramento giuridico del fatto, e dunque è stata ritenuta non autosufficiente e generica. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama il patteggiamento, cioè la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
consente il ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale; nel caso è il parametro invocato dal ricorrente.
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la disciplina si applica ai procedimenti con richiesta di patteggiamento successiva al 3 agosto 2017.
art. 1, comma 51, legge n. 103 del 2017
prevede l'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento sia stata proposta dopo il 3 agosto 2017.
invocato dalla difesa come base per una possibile immediata declaratoria di proscioglimento.
regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
indicato come uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento.
indicato come uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa della parte.
Massime di principio
- Nel ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo per errori manifesti e immediatamente percepibili, non per contestazioni meramente opinabili o ricostruzioni alternative dei fatti.
- La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare gli elementi del capo di imputazione e della motivazione che renderebbero palesemente errato l'inquadramento adottato.
- In tema di patteggiamento, il ricorso non può essere usato per sollecitare una revisione piena del merito o per chiedere, in modo indiretto e generico, una pronuncia ex art. 129 c.p.p. senza dimostrare l'evidente insussistenza del reato o la non punibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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