Cassazione Penale, Ordinanza n. 12118/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a favore della Cassa delle ammende, oltre alle ulteriori statuizioni conseguenti all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei giudizi di merito, osservando che i giudici di appello avevano motivato in modo corretto sulla prova del dolo della ricettazione, richiamando la mancanza di una spiegazione plausibile dell'acquisto in buona fede e il possesso di numerosi beni contraffatti, nonché sulle modalità della condotta incompatibili con la particolare tenuità e sull'assenza di elementi positivi per concedere attenuanti generiche e non menzione.
Norme richiamate
La Corte richiama il reato di ricettazione come titolo di responsabilità, soffermandosi sulla sussistenza del dolo desumibile dall'assenza di una spiegazione plausibile dell'acquisto in buona fede e dal possesso di beni contraffatti.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché le modalità della condotta escludevano la particolare tenuità dell'offesa.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di elementi positivamente apprezzabili a favore dell'imputato.
Il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale è stato negato in mancanza di elementi favorevoli specificamente valorizzabili.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta dalla mancanza di una spiegazione plausibile circa la provenienza lecita dei beni e dal possesso di oggetti contraffatti in quantità e modalità incompatibili con l'acquisto in buona fede.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le concrete modalità della condotta rivelino un'offesa non lieve, anche indipendentemente dalla sola qualificazione formale del reato.
- Le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della non menzione richiedono la presenza di elementi positivi concretamente valorizzabili; in difetto, il diniego motivato dei giudici di merito non è censurabile con doglianze meramente assertive.
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