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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27161/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la determinazione del trattamento sanzionatorio disposta dalla Corte di appello del 12/11/2024. Le censure principali riguardano: (i) la determinazione della pena base per il reato di riciclaggio aggravato tentato (capo B), con violazione del divieto di reformatio in peius e carenza di motivazione; (ii) la misura della diminuzione per il tentativo (contestata nella misura applicata dalla Corte); (iii) la misura degli aumenti per continuazione e la mancata specifica giustificazione degli stessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha dichiarato infondati i profili relativi alla motivazione generale della pena e alla riduzione per il tentativo nella misura minima di un terzo, nonché la censura sugli aumenti per continuazione nella parte generica. Ha però accolto il motivo relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena base per il reato di riciclaggio tentato (capo B), perché la Corte di appello aveva fissato una pena base superiore rispetto a quella implicitamente fissata nella precedente sentenza di appello impugnata dal solo imputato. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha provveduto, ex art. 620 c.1 lett. i) c.p.p., a rideterminare la pena complessiva per ciascun imputato: anni tre, mesi tre, giorni venti di reclusione ed euro 1845 di multa (pena risultante dall'applicazione delle correzioni descritte nella motivazione: ricostruzione della cornice edittale, applicazione aggravante ex art. 416-bis.1, diminuzione per tentativo, incrementi per continuazione e sconto per il rito abbreviato).

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma richiamata come originaria imputazione poi qualificata in termini di riciclaggio; non è oggetto diretto del motivo di cassazione ma contestata nell'iter di qualificazione del fatto

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati come criteri generali per la determinazione della pena: la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena deve rispettare i principi di proporzionalità e le norme che indicano i criteri di commisurazione

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Articolo richiamato quale circostanza aggravante (associativa) che ha inciso sull'aumento della pena base per il reato di riciclaggio contestato

  • art. 597 comma quarto c.p.p.

    Richiamato per il principio secondo cui il divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello riguarda anche singoli elementi autonomi della determinazione della pena; il giudice d'appello non può fissare una pena base più alta rispetto a quella determinata in primo grado se l'appello è proposto dal solo imputato

  • art. 620 comma 1 lett. i) c.p.p.

    Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di emendare l'errore di diritto nella determinazione della pena, rideterminandola direttamente quando possibile, come avvenuto nel caso concreto

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius in appello, quando l'appello è proposto dal solo imputato, impedisce al giudice d'appello di aumentare qualunque elemento autonomo della determinazione della pena (compresa la pena base) rispetto a quanto fissato in primo grado.
  • La determinazione della pena base e l'applicazione di aumenti o diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, ma devono essere adeguatamente motivate in relazione alla gravità del fatto, al contesto e ai criteri previsti dagli artt. 132 e 133 c.p.; la Cassazione censura decisioni arbitrarie o prive di sufficiente motivazione.
  • La valutazione della diminuzione per il tentativo può ricondursi ad una forbice (es. metà fino a un terzo) a seconda delle circostanze; il giudice deve esplicitare la misura scelta e il razionale. Se una precedente decisione aveva implicitamente applicato una specifica misura, il giudice successivo non può ricostruire diversamente la cornice edittale a danno dell'imputato quando l'appello sia stato promosso dal solo imputato.
  • Se la Corte di Cassazione riscontra un errore di diritto nella determinazione della pena e la questione è suscettibile di correzione in sede di legittimità, può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la sanzione (art. 620 c.1 lett. i) c.p.p.).
  • In caso di contestazione degli aumenti per continuazione, è necessario che il giudice motivi specificamente la misura complessiva dell'incremento quando questa incide in modo significativo sulla pena complessiva.

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