Cassazione Penale, Sentenza n. 35694/2024 del 23/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che ha applicato a Giuseppe Abbadessa una misura di prevenzione speciale di pubblica sicurezza (durata tre anni) e ha disposto la confisca di plurimi beni intestati ai ricorrenti. Il difensore deduce due motivi: (1) violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. 6/9/2011 n.159 per mancata prova dell'attualità della pericolosità sociale del proposto — la valutazione sarebbe basata su procedimenti penali risalenti, relazioni familiari e senza considerare l'effettiva rieducazione e l'attività lavorativa svolta dopo la detenzione; viene inoltre censurato un automatismo tipo "semel mafioso, semper mafioso"; (2) violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 per inesistenza di indici idonei a giustificare la confisca di prevenzione: si contesta la correlazione temporale tra gli acquisti (anni 2002, 2014-2018) e le manifestazioni di pericolosità, e la mancata prova della provenienza illecita dei beni nonostante le allegazioni difensive e una consulenza contabile di parte
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello effettiva e adeguata: sono state valorizzate le risultanze del procedimento penale "Galassia" e molteplici chiamate in correità che attestano l'intraneità di Abbadessa, a livelli apicali e con vincoli parentali, nel clan Bellocco e la sua attività nel narcotraffico e nel gioco/scommesse; da tali elementi la Corte d'appello ha correttamente ritenuto comprovata l'attualità della pericolosità qualificata e generica. Sul secondo motivo la Cassazione ha dichiarato il motivo aspecifico e dunque inammissibile: i ricorrenti non hanno indicato concretamente quale parte della decisione contenesse omissione di motivazione; la Corte d'appello aveva invece motivato la correlazione temporale e la sproporzione tra redditi e patrimonio. Conseguenze: i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., e ciascuno è tenuto a versare, in via equitativa, 3.000 euro alla cassa delle ammende (in base alla sentenza Corte cost. n.186/2000 e valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità).
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
Art. 4: la "appartenenza" mafiosa può comprendere anche condotte isolate funzionali agli scopi associativi; per l'applicazione delle misure è necessario accertare l'attualità della pericolosità, valutata alla luce degli elementi concreti. Art. 24: disciplina la confisca di prevenzione richiedendo indici di pericolosità e/o sproporzione tra redditi e patrimonio per inferire l'origine illecita.
art. 606, comma 1, lett. e); art. 616, comma 1
Art. 606 e lett. e): in Cassazione il controllo è limitato alle violazioni di legge; l'illogicità manifesta della motivazione non è sindacabile se non si configurano motivazione inesistente o meramente apparente. Art. 616, comma 1: dispone la condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti.
Sentenza Corte costituzionale
Principio utilizzato per motivare l'irrogazione della somma a titolo di ammenda: pur dichiarando l'inammissibilità dei ricorsi non si ritiene che siano stati presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma si dispone comunque il versamento equitativo alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezioni Unite e altre pronunce)
es. Sez. U. n. 111/2017; Sez. U. n. 33451/2014; Sez. U. n. 5876/2004
Richiamati principi consolidati su: (i) nozione di appartenenza mafiosa e limiti alla mera contiguità; (ii) necessità dell'attualità della pericolosità; (iii) limiti del sindacato in Cassazione quando il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (motivazione assente o meramente apparente).
Massime di principio
- La misura di prevenzione personale e la confisca di prevenzione richiedono l'accertamento dell'attualità della pericolosità: fatti passati possono concorrere alla valutazione se integrati da elementi che dimostrino la persistenza di vincoli, ruoli apicali o attività funzionali alla criminalità organizzata.
- La presunzione di stabilità del vincolo associativo ("semel mafioso") non è automatica: può essere utilizzata solo se sussistono elementi di partecipazione o indizi concreti che giustifichino la valutazione della persistenza del vincolo.
- Per la confisca di prevenzione è cruciale dimostrare la correlazione temporale tra acquisizioni patrimoniali e il periodo di attività illecita e/o la significativa sproporzione tra redditi leciti e patrimonio; la prova della provenienza lecita da parte del difensore deve essere specifica e riferita concretamente alla decisione impugnata.
- In Cassazione, quando il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, non è consentito un nuovo apprezzamento del merito o della congruità delle valutazioni del giudice di merito: il ricorso deve denunciare motivazione del tutto mancante o meramente apparente, con specificità.
- I motivi di ricorso generici o che si limitano a richiamare principi giurisprudenziali senza collegarli concretamente alle parti omesse o viziate della decisione sono inammissibili per aspecificità.
- Le decisioni di inammissibilità possono comportare condanne alle spese e, in casi ritenuti opportuni, il versamento di somme alla cassa delle ammende; quindi valutare con attenzione la specificità e fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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