Cassazione Civile, Ordinanza n. 41506/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società e da alcuni coobbligati nei confronti della mandataria di una banca creditrice. Nel corso del primo grado il giudizio venne interrotto per il sopravvenuto fallimento della società. Secondo la ricorrente, la successiva riassunzione non doveva considerarsi tardiva perché il termine semestrale di cui agli artt. 303 e 305 c.p.c. avrebbe dovuto decorrere non dalla data dell’evento interruttivo, ma da quando la parte interessata ne ebbe conoscenza legale; inoltre, la ricorrente sosteneva che vicende successive della procedura fallimentare, in particolare la declaratoria di incompetenza del giudice fallimentare originariamente adito, la modifica del giudice delegato e del curatore, e il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, avrebbero inciso sul decorso del termine o comunque determinato una sospensione, anche per effetto della sospensione feriale. Con il secondo motivo censurava quindi la declaratoria di estinzione del giudizio per riassunzione tardiva, invocando la violazione degli artt. 303 e 305 c.p.c. e dell’art. 18 l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in caso di fallimento, l’interruzione del processo è automatica, ma il termine per riassumere decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza della parte; nel caso concreto la conoscenza legale era intervenuta all’udienza in cui l’interruzione fu dichiarata. Da tale data decorreva il termine semestrale, che non era sospeso per la sospensione feriale. Il ricorso per riassunzione, depositato oltre sei mesi dopo, era quindi tardivo. Le vicende della procedura fallimentare richiamate dalla ricorrente sono state considerate irrilevanti, perché non impedivano il tempestivo deposito dell’atto di riassunzione. È stato dunque confermato il giudizio di merito che aveva dichiarato l’estinzione del processo, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 305 c.p.c. per disciplinare la riassunzione del processo interrotto
il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione di interruzione; il mancato rispetto comporta l'estinzione del giudizio
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a incidere sul termine di riassunzione nel caso concreto
l'apertura del fallimento determina automaticamente l'interruzione del processo
citato per distinguere le ipotesi di improcedibilità delle domande di credito
citato per distinguere le ipotesi di improcedibilità delle domande di credito
la dichiarazione di interruzione pronunciata in udienza vale conoscenza legale dell'evento interruttivo
la riassunzione è valida se l'atto raggiunge il suo scopo, anche se vi siano inesattezze nell'individuazione della controparte
richiamato in via analogica per la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione
la mancata tempestiva rinnovazione della notifica può condurre all'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Nel caso di interruzione del processo per fallimento della parte, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione di interruzione, non dal mero verificarsi dell'evento interruttivo.
- La dichiarazione di interruzione resa in udienza integra conoscenza legale per tutte le parti presenti o comunque destinatarie della pronuncia.
- La sospensione feriale dei termini non incide sul termine semestrale per la riassunzione del processo interrotto, quando la disciplina applicabile non preveda una diversa sospensione.
- Le vicende interne della procedura fallimentare, come il cambio del giudice delegato o del curatore o la declaratoria di incompetenza del tribunale fallimentare, non sospendono di per sé il termine per riassumere il processo se non impediscono in concreto il deposito dell’atto.
- La riassunzione si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria contenente la richiesta di fissazione dell’udienza; eventuali irregolarità della successiva notifica riguardano il contraddittorio e non la tempestività dell’atto.
- L'atto di riassunzione è valido se consente di individuare il giudizio da proseguire, in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo.
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