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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28020/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2006 per un immobile adibito ad albergo-ristorante. A seguito del mancato pagamento di più canoni, la concedente agì per la risoluzione del contratto, il rilascio dell’immobile e la condanna delle controparti al pagamento dei canoni insoluti, dell’indennità di occupazione, del risarcimento del danno e della somma prevista dall’art. 19 delle condizioni generali di contratto. In primo grado fu dichiarata la risoluzione, ordinato il rilascio, rigettata la domanda sui canoni pregressi e liquidato un risarcimento. In appello fu confermata l’impostazione del Tribunale, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo. La ricorrente in cassazione ha dedotto, in sintesi: (1) l’erroneità dell’applicazione dell’art. 1526 c.c. alla luce della disciplina sopravvenuta del leasing introdotta dalla L. n. 124/2017; (2) la mancata considerazione del valore sistematico della nuova disciplina; (3) l’erronea quantificazione dell’equo compenso, che avrebbe dovuto essere commisurato all’intera durata del godimento del bene fino all’effettiva restituzione; (4) l’erronea esclusione del rilievo della sublocazione del bene a terzi; (5) l’erronea liquidazione del risarcimento del danno, che sarebbe stato sostanzialmente confuso con l’equo compenso; (6) e (7) l’omesso/malgovernato riconoscimento dell’indennità di occupazione dal momento della risoluzione al rilascio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi terzo, quarto e quinto, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente limitato l’equo compenso alla data della risoluzione invece che alla effettiva riconsegna del bene, e avesse poi liquidato il risarcimento in modo sostanzialmente sovrapposto all’equo compenso, in violazione dell’art. 1526 c.c. In particolare, ha ribadito che, nel leasing traslativo risolto prima dell’entrata in vigore della L. n. 124/2017, continua ad applicarsi per analogia la disciplina dell’art. 1526 c.c.; che l’equo compenso va correlato alla durata effettiva della detenzione del bene e non può essere correttamente determinato prima della restituzione; e che il risarcimento del danno deve essere distinto dall’equo compenso e non può essere liquidato in modo tale da assorbirlo. Ha invece ritenuto infondato il sesto motivo e inammissibile il settimo, perché la censura non attaccava tutte le rationes della decisione impugnata e difettava di autosufficienza. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 136-142, L. n. 124/2017

    la disciplina del leasing introdotta nel 2017 non ha efficacia retroattiva; si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tipizzazione/autonomia del leasing, ma la Corte ha escluso che ciò impedisca, per i rapporti anteriori, l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c.

  • art. 1458 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’irrilevanza della disciplina analogica invocata dai giudici di merito.

  • art. 1526 c.c.

    "il concedente ha diritto, oltre alla restituzione del bene, ad un equo compenso per l'uso della cosa e al risarcimento del danno"

    nel leasing traslativo risolto prima della L. n. 124/2017 si applica per analogia; l’equo compenso va commisurato all’effettivo uso del bene fino alla sua restituzione e il risarcimento del danno è voce autonoma e ulteriore rispetto all’equo compenso.

  • art. 1523 c.c.

    richiamato nei motivi sul leasing e sulla determinazione dell’equo compenso, in collegamento alla disciplina della vendita con riserva di proprietà.

  • art. 1591 c.c.

    invocato per l’indennità di occupazione dopo la risoluzione; la Corte di cassazione non accoglie la censura, rilevando anche la mancata contestazione di una autonoma ratio della decisione e profili di difetto di autosufficienza.

  • art. 1384 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, ma la Corte ha deciso la questione senza fondare la soluzione su una riduzione della penale, bensì sulla corretta distinzione tra equo compenso e risarcimento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia sull’indennità di occupazione; la Corte ha ritenuto che vi fosse comunque pronuncia sul punto, seppure sintetica.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma di censura (nn. 3, 4 e 5) nei diversi motivi del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • Cass., S.U. n. 2061/2021

    ha enunciato il principio decisivo sulla non retroattività della disciplina del leasing introdotta dalla L. n. 124/2017 e sulla permanenza, per i contratti anteriori, dell’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo.

  • Cass. n. 21895/2017

    richiamata per affermare che l’equo compenso è correlato alla durata della detenzione e che la sua esatta quantificazione presuppone la riconsegna del bene.

  • Cass. n. 7337/2019

    richiamata in continuità con il principio della centralità dell’obbligo di restituzione del bene e della determinazione dell’equo compenso solo dopo la restituzione.

  • Cass. n. 574/2005

    richiamata per la funzione dell’equo compenso, che comprende remunerazione del godimento, deprezzamento e logoramento del bene.

  • Cass. n. 18195/2007

    richiamata a sostegno del medesimo criterio di quantificazione dell’equo compenso.

  • Cass. n. 888/2014

    richiamata dalla ricorrente e considerata nel ragionamento sul risarcimento del danno: il concedente deve essere reintegrato nella situazione economica in cui si sarebbe trovato in caso di esatto adempimento.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo risolto prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2017 non opera retroattivamente la nuova regolazione legale: continua ad applicarsi per analogia la disciplina della vendita con riserva di proprietà di cui all’art. 1526 c.c.
  • L’equo compenso spettante al concedente deve essere parametrato all’effettivo godimento del bene da parte dell’utilizzatore e quindi alla durata della detenzione, fino alla concreta riconsegna dell’immobile; non può essere correttamente liquidato assumendo come termine la sola data di risoluzione.
  • L’obbligo di restituzione del bene è elemento centrale nell’equilibrio del leasing traslativo: solo dopo il rilascio è possibile determinare in modo attendibile l’equo compenso, salvo prova di un danno ulteriore.
  • Nel regime dell’art. 1526 c.c. l’equo compenso e il risarcimento del danno sono voci distinte; il giudice non può liquidare il danno in modo da assorbirlo o sovrapporlo all’equo compenso.
  • La deduzione di un vizio di omessa pronuncia o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede di confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.
  • In cassazione, la censura sulla mancata liquidazione di un credito post-risoluzione richiede una specifica allegazione e la chiara delimitazione dell’oggetto della domanda, non essendo sufficiente una contestazione generica della prova del danno.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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