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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19489/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino marocchino trattenuto in un CPR ha impugnato per cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento già disposto e già prorogato in precedenza. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sostenendo che mancassero i presupposti legali della proroga: la Questura aveva fondato la richiesta sull'invio di una domanda di identificazione e di rilascio del lasciapassare alla rappresentanza diplomatica del Paese di origine, rimasta senza risposta, ma ciò non integrava, secondo il ricorrente, la sopravvenienza di elementi concreti tali da rendere probabile l'identificazione. Ha inoltre contestato che il giudice di pace avesse correttamente apprezzato la non imputabilità del ritardo all'Amministrazione, ritenendo che la norma consenta la proroga solo in presenza di una reale e documentata attivazione amministrativa e/o di una mancata collaborazione dello straniero.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la legittimità della proroga del trattenimento. Ha osservato che il decreto impugnato aveva richiamato per relationem le ragioni poste a base della richiesta della Questura e aveva accertato che il ritardo nell'acquisizione dei documenti non era imputabile all'Amministrazione, la quale risultava attivata per ottenere l'identificazione e il lasciapassare. La Corte ha ribadito che, ai fini della proroga del trattenimento, l'Amministrazione deve allegare gli sforzi compiuti per il rimpatrio e l'eventuale mancata cooperazione dell'interessato, mentre allo straniero incombe l'onere di dimostrare che il ritardo dipenda esclusivamente dall'inerzia amministrativa o che egli abbia collaborato. Non avendo il ricorrente fornito tale prova, la proroga è stata ritenuta legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza regolazione delle spese per mancata costituzione degli intimati; è stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'esenzione dal contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La proroga del trattenimento è legittima solo se l'Amministrazione dimostra di essersi attivata per l'identificazione e il rimpatrio e se il ritardo non è a essa imputabile; la norma tutela un tempo ulteriore per acquisire i documenti necessari o superare difficoltà effettive all'esecuzione dell'espulsione.

  • art. 13 Cost.

    La privazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge; perciò la misura del trattenimento e la sua proroga possono essere adottate solo nei casi e nei limiti rigorosamente previsti dalla legge, con controllo giurisdizionale altrettanto rigoroso.

  • art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE

    La proroga del trattenimento è consentita soltanto se, nonostante ogni ragionevole sforzo dello Stato membro, l'allontanamento dura più a lungo per mancata cooperazione dello straniero o ritardi nell'ottenimento della documentazione da paesi terzi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Nel caso in esame non trova applicazione perché il procedimento è esente dal contributo unificato.

Massime di principio

  • Il decreto di proroga del trattenimento dello straniero può essere motivato per relationem mediante richiamo alla richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, purché tale richiesta contenga gli elementi concreti posti a base della proroga e sia agevolmente conoscibile dalla difesa.
  • La proroga del trattenimento ai fini dell'espulsione richiede la prova di un'effettiva attività amministrativa volta all'acquisizione dei documenti necessari al rimpatrio e dell'impossibilità di concludere l'operazione nei tempi ordinari nonostante ogni ragionevole sforzo.
  • L'onere di allegare e dimostrare i presupposti della proroga grava sull'Amministrazione istante; tuttavia lo straniero che contesti la proroga deve allegare e provare che il ritardo sia dipeso esclusivamente dall'inerzia amministrativa o che egli abbia collaborato all'identificazione e al rimpatrio.
  • Il controllo giurisdizionale sulla proroga del trattenimento deve verificare la specificità delle ragioni addotte e la loro congruenza con la finalità legale di consentire il rimpatrio, trattandosi di misura incidente sulla libertà personale e quindi di stretta interpretazione.
  • Ai fini della proroga rilevano anche il comportamento dell'interessato, la durata del trattenimento già sofferto, le eventuali proroghe precedenti e la cooperazione delle autorità consolari del Paese di origine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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