Cassazione Civile, Ordinanza n. 14168/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguardava il ricalcolo delle pensioni integrative erogate da un fondo di previdenza complementare aziendale del personale di un istituto di credito. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto ad alcuni pensionati il diritto a un aumento della pensione integrativa, riducendo però la riliquidazione per uno di essi e negando a un altro il diritto a differenze pensionistiche. Avverso tale sentenza il primo pensionato aveva proposto ricorso principale per quattro motivi; il fondo aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Successivamente il fondo aveva anche proposto un ricorso successivo, qualificato come incidentale, con due motivi, contro gli altri pensionati. Nel corso del giudizio di legittimità il fondo ha poi rinunciato al ricorso nei confronti di una parte dei pensionati, con accettazione della rinuncia, e nei rapporti con il primo ricorrente principale le parti hanno chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei pensionati per i quali il fondo aveva rinunciato al ricorso, essendo la rinuncia stata accettata. Nei rapporti tra il fondo e il primo ricorrente principale ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti. Ha inoltre compensato le spese di lite in conformità all’intesa negoziale e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di pronuncia di estinzione e di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
in caso di rinuncia al ricorso accettata non deve provvedersi sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art.13, co.1-quater d.P.R. n.115/02
il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il processo si chiude con pronuncia di estinzione o di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio nei rapporti processuali interessati e comporta che non si provveda sulle spese di lite, salvo diversa disciplina applicabile.
- Quando le parti rappresentano concordemente di aver raggiunto un accordo transattivo che rende priva di oggetto la controversia, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese in adesione all’accordo.
- Nei casi di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere non opera il raddoppio del contributo unificato.
- La definizione processuale della lite per rinuncia o transazione prevale sull’esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti o non scrutinati.
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