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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14168/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguardava il ricalcolo delle pensioni integrative erogate da un fondo di previdenza complementare aziendale del personale di un istituto di credito. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto ad alcuni pensionati il diritto a un aumento della pensione integrativa, riducendo però la riliquidazione per uno di essi e negando a un altro il diritto a differenze pensionistiche. Avverso tale sentenza il primo pensionato aveva proposto ricorso principale per quattro motivi; il fondo aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Successivamente il fondo aveva anche proposto un ricorso successivo, qualificato come incidentale, con due motivi, contro gli altri pensionati. Nel corso del giudizio di legittimità il fondo ha poi rinunciato al ricorso nei confronti di una parte dei pensionati, con accettazione della rinuncia, e nei rapporti con il primo ricorrente principale le parti hanno chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei pensionati per i quali il fondo aveva rinunciato al ricorso, essendo la rinuncia stata accettata. Nei rapporti tra il fondo e il primo ricorrente principale ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti. Ha inoltre compensato le spese di lite in conformità all’intesa negoziale e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di pronuncia di estinzione e di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio nei rapporti processuali interessati e comporta che non si provveda sulle spese di lite, salvo diversa disciplina applicabile.
  • Quando le parti rappresentano concordemente di aver raggiunto un accordo transattivo che rende priva di oggetto la controversia, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese in adesione all’accordo.
  • Nei casi di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • La definizione processuale della lite per rinuncia o transazione prevale sull’esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti o non scrutinati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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