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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15772/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 proposta dal difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale, pur accogliendo in parte l’opposizione e liquidando il compenso professionale secondo i valori medi, non aveva riconosciuto la fase istruttoria/trattazione e aveva escluso la fase decisoria. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 55/2014, sostenendo che la fase istruttoria dovesse essere liquidata perché nel giudizio presupposto erano state richieste e depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 55/2014, deducendo che il Tribunale aveva illegittimamente escluso la fase decisionale sul solo rilievo del mancato deposito della comparsa conclusionale, mentre tale fase comprende anche la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile la censura ex art. 112 c.p.c. perché il giudice dell’opposizione si era pronunciato sulla domanda di liquidazione, sebbene non avesse riconosciuto tutte le voci richieste; ha inoltre ritenuto inammissibile la deduzione relativa al mancato esame delle memorie istruttorie, perché veicolava un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. privo della necessaria specifica allegazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la fase decisionale include, secondo l’art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 55/2014, anche la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, sicché non è corretto escluderla solo perché non sia stata depositata la comparsa conclusionale. La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata sul punto e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito integrando il provvedimento e liquidando ulteriori euro 190,00 per la fase decisionale, oltre alle spese del giudizio di legittimità a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si pronunci sulla domanda; non quando decida sulla richiesta di liquidazione omettendo alcune voci.

  • art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 55/2014

    La fase decisionale comprende la precisazione delle conclusioni, l’esame delle conclusioni altrui, le memorie conclusionali o illustrative, la discussione orale, il deposito delle note spese e gli atti successivi alla decisione; non può essere esclusa per il solo mancato deposito della comparsa conclusionale.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le memorie depositate ai sensi di tale disposizione sono richiamate dal ricorrente come attività riconducibili alla fase istruttoria/trattazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura che investe l’omesso esame di atti o fatti specifici richiede la specifica allegazione dell’atto su cui il ricorso si fonda.

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    L’opposizione al decreto di liquidazione non è un’impugnazione, ma un giudizio contenzioso nel quale il giudice può liquidare il compenso secondo i criteri legali, entro il limite dell’importo già riconosciuto nel decreto opposto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Nel procedimento sommario la trattazione del primo grado non esclude, di regola, il compenso per la fase istruttoria/trattazione secondo il sistema del D.M. n. 55/2014.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, può decidere nel merito dopo la cassazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non è vincolato alle singole voci riconosciute nel decreto opposto e deve procedere alla liquidazione secondo i criteri legali, entro il limite dell’importo già liquidato.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice si sia pronunciato sulla domanda di liquidazione, anche se abbia escluso alcune fasi o voci del compenso.
  • La fase decisionale, ai fini della liquidazione del compenso professionale, non coincide con il solo deposito della comparsa conclusionale, ma comprende anche la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, oltre alle ulteriori attività indicate dal D.M. n. 55/2014.
  • Le censure che denunciano l’omesso esame di atti processuali specifici devono indicare in modo puntuale l’atto e il contenuto rilevante, altrimenti sono inammissibili.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito, integrando la liquidazione dovuta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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