Cassazione Penale, Ordinanza n. 30762/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la recidiva. Nel ricorso per cassazione lamentava, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., chiedendone il riconoscimento in sede di legittimità pur non avendola prospettata prima, senza però indicare specifiche ragioni in fatto idonee a sostenerne l'applicabilità. La Corte ha inoltre rilevato che le censure contro il diniego delle generiche e la conferma della recidiva erano formulate in modo generico e aspecifico, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché generici e aspecifici, in particolare per la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. sollevata per la prima volta in cassazione e priva di adeguata allegazione fattuale. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva era sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente invocata in cassazione in modo generico e per la prima volta, senza specificare i dati fattuali che ne giustificherebbero il riconoscimento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sul pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili motivi generici o aspecifici, né censure che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da allegazioni fattuali specifiche; non è sufficiente una mera invocazione astratta della causa di non punibilità.
- La reiterazione in cassazione di questioni nuove, non adeguatamente prospettate nei precedenti gradi di giudizio e non corredate da specifiche ragioni in fatto, determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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