Cassazione Penale, Sentenza n. 9170/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, contestando: (i) la gravità indiziaria rispetto al capo 3 (estorsione ai danni del titolare della ditta Muraca) per mancata indicazione del contributo concorsuale del Polito e per incertezza sulla qualità di vittima; (ii) la gravità indiziaria rispetto al capo 21 (estorsione a Mileto) per assenza di identificazione della persona offesa e per basarsi su meri sospetti; (iii) la gravità indiziaria rispetto al capo 23 (estorsione ai danni di un'impresa di pompe funebri) perché fondata su elementi fragili, in particolare una conversazione che riguarderebbe solo la restituzione di una somma e non un contributo causale alla estorsione; (iv) la contestazione dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 e 416-bis) senza chiarire se si trattasse del metodo o dell'agevolazione mafiosa e senza adeguata motivazione; (v) l'assenza di prova di adesione stabile all'associazione mafiosa e la tesi che i comportamenti contestati sarebbero stati occasionali e non riconducibili a ruolo apicale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto in parte infondati o inammissibili i primi, il secondo e il quinto motivo nella parte generica o non utile ai fini di legittimità, richiamando il limite del sindacato di legittimità sui giudizi di merito e ritenendo congrua la motivazione del Tribunale di Catanzaro con riferimento ai capi 1, 3 e 21, valorizzando le conversazioni intercettate e altri elementi indiziari comprovanti partecipazione all'associazione mafiosa e concorso nelle estorsioni. Ha, invece, ritenuto fondato il terzo motivo collegato al capo 23: i giudici di merito non hanno chiarito quale contributo causale il Polito abbia fornito alla estorsione ai danni dell'agenzia di pompe funebri; il materiale non consente di affermare la gravità indiziaria per quel capo. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente al reato di cui al capo 23, dichiarando per quel capo l'inefficacia della misura cautelare e ordinando la scarcerazione formale del ricorrente per quel capo. Gli altri capi e le aggravanti contestate sono state confermate nei limiti indicati dal provvedimento impugnato.
Norme richiamate
norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda il quadro procedurale con cui il Tribunale di Catanzaro è stato adito
imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ritiene che, in relazione ad alcuni capi (1, 3, 21), la gravità indiziaria sia fondata sulla serie di intercettazioni e sull'attività di gestione della 'cassa comune'
aggravante speciale collegata ai reati commessi agevolando o con metodo mafioso; la Corte rileva la necessità che il giudice di merito specifichi la circostanza (metodo o agevolazione) e fondi la gravità indiziaria, ma ritiene congrua la motivazione sui capi in cui sono state fornite emergenze indiziarie
delitto di estorsione; la Corte esamina se sussista gravità indiziaria e in particolare se vi sia prova del contributo causale dell'indagato nella consumazione dell'estorsione
norma richiamata nel capo per il concorso di reati con clausole aggravanti; utilizzata in combinazione con art. 629 per la ricostruzione dei singoli reati
concorso di persone nel reato; la Corte valuta la rilevanza del concorso per attribuire partecipazione e responsabilità
art. 112, primo comma n. 2 cod. pen.
riferimento formale a modalità di concorso e imputazione; usato per la descrizione delle imputazioni contestate
norme processuali richiamate dalla difesa in relazione al trattamento delle prove e alla motivazione; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito
ulteriore richiamo processuale invocato dalla difesa; la Corte segnala che molte deduzioni sono questione di valutazione di merito soggetta al sindacato limitato della Cassazione
art. 602, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
dispositivo che consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando manca la gravità indiziaria per il capo contestato; applicato per annullare l'ordinanza limitatamente al capo 23
norma che dispone la perdita di efficacia della misura cautelare; richiamata dalla Corte per dichiarare inefficace la custodia cautelare sul capo annullato e disporre la scarcerazione formale
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità sulle misure cautelari la Cassazione controlla la congruenza e la logicità della motivazione dei giudici di merito, non rivaluta i fatti quando la motivazione è adeguata e coerente.
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare è cruciale dimostrare l'assenza della gravità indiziaria, ossia che gli elementi non consentono un giudizio di probabile colpevolezza; la mancanza di chiaro contributo causale dell'imputato a un reato estorsivo può essere motivo valido di annullamento limitato.
- Le intercettazioni telefoniche possono costituire fondamento della gravità indiziaria, ma la loro interpretazione richiede che il giudice spieghi in modo comprensibile il nesso tra il contenuto delle conversazioni e la partecipazione concreta al reato.
- Quando si contesta un'aggravante mafiosa è importante chiedere che il giudice specifichi se l'aggravante riguarda il 'metodo' mafioso o l'agevolazione/adesione e indicare le emergenze probatorie che giustificano tale qualificazione.
- Un ricorso che mira solo a contestare il ruolo apicale o una diversa qualificazione dell'inquadramento nell'associazione può essere dichiarato inammissibile se tale contestazione non incide sui presupposti o sulla durata della misura cautelare (mancanza di interesse concreto).
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