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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05771/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La controversia nasce da un episodio di sospensione della fornitura di energia elettrica seguito da uno sbalzo di tensione, che l'attore assume aver danneggiato alcuni beni di sua proprietà. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda risarcitoria; in appello il Tribunale di Potenza ha confermato il rigetto, ritenendo non sufficientemente provato il nesso causale tra lo sbalzo di tensione e la riparazione/sostituzione delle apparecchiature danneggiate. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 61, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 2043, 2050 e 1218 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente presupposto l'integrale riparazione dei beni, avesse mal letto la documentazione prodotta, avesse ingiustificatamente escluso la consulenza tecnica d'ufficio e avesse negato che la prova del nesso causale potesse essere raggiunta anche per presunzioni e secondo il criterio del più probabile che non. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 278, 112, 240 c.p.c. e 2736 c.c., lamentando il mancato accoglimento della domanda di condanna generica, la mancata valorizzazione della contumacia di una convenuta e della non opposizione dell'intervenuta, l'asserita decisione su questioni non devolute in appello e il mancato deferimento del giuramento suppletorio dopo il rigetto della CTU.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi di ricorso. Ha censurato la motivazione del Tribunale perché illogica e apparentemente motivata nella parte in cui ha escluso la possibilità di accertare, sulla base del materiale già acquisito e mediante eventuale consulenza tecnica anche con funzione percipiente, la riconducibilità dei danni allo sbalzo di tensione. Ha quindi accolto il ricorso nei termini della motivazione, cassato la sentenza impugnata in relazione e rinviato al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata utilizzazione della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e il presunto travisamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare l'apprezzamento del materiale probatorio e la motivazione del giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della pretesa risarcitoria da fatto illecito.

  • art. 2050 c.c.

    La Corte lo richiama come possibile qualificazione della fattispecie in termini di responsabilità da attività pericolosa; il nesso causale resta a carico del danneggiato prima della prova liberatoria del convenuto.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte richiama anche la possibile qualificazione contrattuale: in ogni caso il danneggiato deve provare il nesso causale tra il fatto dedotto e il danno.

  • art. 278 c.p.c.

    Invocato per lamentare il mancato accoglimento della condanna generica.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 240 c.p.c.

    Invocato insieme al giuramento suppletorio, nel quadro della doglianza sul mancato deferimento.

  • art. 2736 c.c.

    Richiamato in relazione al giuramento suppletorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di impugnazione per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per il vizio motivazionale nei limiti del 'minimo costituzionale'.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno, il danneggiato deve sempre allegare e provare il nesso causale tra l'evento dedotto e il pregiudizio lamentato, anche quando la domanda sia prospettata sotto il profilo della responsabilità da attività pericolosa ex art. 2050 c.c. o della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può assumere funzione percipiente quando riguardi fatti già allegati in causa ma accertabili solo con competenze tecniche; il giudice non può escluderla con motivazione meramente assertiva o illogica senza spiegare perché il materiale già acquisito non consenta l'accertamento richiesto.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre resta sottratto al sindacato di legittimità il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • La valutazione delle prove e la selezione degli elementi ritenuti decisivi restano affidate al giudice di merito, ma la scelta deve essere sorretta da motivazione congrua e non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieContratto di somministrazioneResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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