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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10645/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Un investitore, poi deceduto e rappresentato in cassazione dalla sua erede, aveva acquistato nel 2002, tramite il servizio di conto corrente con deposito titoli e per il tramite del promotore finanziario, un consistente pacchetto di obbligazioni Cirio. In giudizio sosteneva che l’intermediario non lo avesse adeguatamente informato sulle caratteristiche e sui rischi specifici dei titoli, in particolare sul pesante indebitamento del gruppo emittente e sulla relativa offering circular, nonché sulla sussistenza di un conflitto di interessi derivante dai rapporti di gruppo della banca con il gruppo Cirio. La banca era stata condannata in primo grado nei confronti degli altri attori, ma non nei confronti di questo investitore. In appello la domanda di risarcimento era stata respinta, valorizzando la pretesa assenza di un conflitto di interessi rilevante, la pregressa propensione al rischio dell’investitore e la dichiarazione di quest’ultimo di voler comunque eseguire l’operazione nonostante il giudizio di inadeguatezza. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 26-29 del regolamento Consob n. 11522/1998, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’obbligo informativo attivo ex art. 28, confuso tale obbligo con la valutazione di adeguatezza ex art. 29, e mal applicato la disciplina del conflitto di interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione e di interesse ad agire, poiché le circostanze relative ai riparti nella procedura concorsuale dell’emittente attengono al merito e alla prova del danno, non alla proponibilità del ricorso. Nel merito ha censurato la decisione di appello perché aveva erroneamente escluso l’obbligo informativo dell’intermediario facendo leva sulla elevata propensione al rischio del cliente e aveva confuso l’informazione preventiva e attiva sui rischi del titolo con la diversa segnalazione di inadeguatezza dell’operazione. La Corte ha inoltre chiarito che il conflitto di interessi può derivare anche da rapporti di gruppo e che, in presenza di investitori non qualificati, l’intermediario deve provare di avere fornito l’informativa dovuta. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi richiamati e valutare anche le richieste istruttorie della banca sull’adempimento degli obblighi informativi.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    imposta agli intermediari di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano adeguatamente informati

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998

    nei giudizi risarcitori per servizi di investimento, l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta grava sull’intermediario

  • art. 26 reg. Consob n. 11522 del 1998

    richiamato come norma regolamentare di contesto sugli obblighi dell’intermediario

  • art. 27 reg. Consob n. 11522 del 1998

    anche derivante da rapporti di gruppo

    il conflitto di interessi rileva anche quando derivi da rapporti di gruppo; l’intermediario deve informare per iscritto il cliente sulla natura e sull’estensione del proprio interesse e ottenere il consenso scritto

  • art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998

    prevede l’informazione attiva preventiva: raccolta di notizie sul cliente e consegna di informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione

  • art. 29 reg. Consob n. 11522 del 1998

    disciplina le operazioni non adeguate e l’informazione passiva, distinta dagli obblighi informativi preventivi dell’art. 28

  • art. 31, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998

    la qualifica di operatore qualificato per le persone fisiche non si presume dalla sola professionalità o esperienza, ma richiede una specifica manifestazione di volontà

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 47 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela del risparmio

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo

Massime di principio

  • In tema di servizi di investimento, l’investitore che deduce la violazione degli obblighi informativi deve allegare specificamente quali informazioni siano mancate; tuttavia, una volta allegato l’inadempimento, grava sull’intermediario l’onere di provare di avere adempiuto agli obblighi informativi e di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
  • L’obbligo di informazione preventiva e attiva ex art. 28 reg. Consob n. 11522/1998 è distinto dalla disciplina delle operazioni non adeguate ex art. 29: la segnalazione di inadeguatezza non esaurisce né sostituisce il dovere dell’intermediario di fornire informazioni complete sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del titolo.
  • La generica propensione al rischio o l’esperienza pregressa dell’investitore non esonerano l’intermediario dall’obbligo di informarlo adeguatamente; l’informazione serve a riequilibrare l’asimmetria conoscitiva e a consentire una scelta realmente consapevole, anche quando l’operazione sia speculativa o rischiosa.
  • Il conflitto di interessi rilevante ai fini della disciplina dell’intermediazione finanziaria può derivare anche da rapporti di gruppo dell’intermediario, e l’operazione non può essere eseguita senza previa informativa scritta sulla natura ed estensione dell’interesse e senza espresso consenso scritto del cliente.
  • Ai fini del risarcimento del danno da investimento in titoli poi rivelatisi insolventi, la prova dell’adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario non può essere sostituita dalla sola dimostrazione della propensione al rischio del cliente; occorre un accertamento effettivo sull’informazione resa e sul nesso causale tra deficit informativo e pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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