Cassazione Civile, Sentenza n. 3662/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1060/2018 della Corte d'appello di Roma che aveva respinto gli appelli e confermato, in gran parte, la sentenza di primo grado sul pagamento di compensi professionali documentati da parcelle relative a più giudizi. Le censure del ricorrente (15 motivi) vertevano, in massima parte, sulla contestazione del subentro/legittimazione processuale di Ligestra Due S.r.l. in forza della legge n. 14/2009 e del d.m. dell'11/11/2009, sulla pretesa efficacia di giudicati "panprocessuali" pregressi che avrebbero imposto un diverso calcolo dei compensi, sulla errata applicazione dei criteri tariffari e sul mancato riconoscimento di danni per ritardo e spese processuali maggiorate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Stefano Traldi per carenza di attualità dell'interesse su alcune questioni e per mancata specificità e incompletezza dei motivi ai sensi dell'art. 366 c.p.c.; ha inoltre ritenuto inefficaci i ricorsi incidentali della Ligestra Due S.r.l. e del MEF, notificati tardivamente (termine di cui all'art. 327 c.p.c. superato), ai sensi dell'art. 334, comma 2 c.p.c. La Corte ha confermato che: (i) la legge n. 14/2009 e il d.m. 11/11/2009 hanno individuato Ligestra quale società liquidatrice, senza però incidere sulle posizioni diverse originariamente facenti capo allo Stato; (ii) le censure su giudicati esterni non erano state dedotte con la necessaria specificità né era indicato come quelle statuizioni contrastassero puntualmente la decisione impugnata; (iii) in tema di compensi professionali, la contestazione anche generica del cliente legittima il giudice a verificare il quantum e grava sul professionista l'onere probatorio circa l'entità delle prestazioni; (iv) la Corte d'appello ha correttamente compensato le spese di gravame essendo gli appellanti soccombenti reciprocamente. Conseguentemente il ricorrente principale è condannato alle spese di cassazione in favore dei controricorrenti e può essere tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 27 febbraio 2009, n. 14 (art. 41, comma 16 octies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207)
"[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), ... la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, ... risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. ... Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione"
La Corte ha richiamato la norma per spiegare che la legge ha individuato una società liquidatrice (poi Ligestra) e limitato la responsabilità dello Stato alle passività in relazione all'attivo della singola liquidazione, ma ciò non incide sulle posizioni obbligatorie derivanti da rapporti non riconducibili all'ente soppresso (es. rapporti contrattuali con organi statali).
Decreto ministeriale dell'11 novembre 2009
citato nel testo come atto che individua la Ligestra Due S.r.l. quale società liquidatrice
Conferma amministrativa dell'individuazione di Ligestra quale liquidatore; la Corte l'ha considerata utile per valutare il profilo della legittimazione, ma ha ricordato i limiti della legge di ristrutturazione rispetto a posizioni già rimaste in capo allo Stato.
Richiamato in relazione alla possibilità per il successore processuale di proporre appello anche se non parte in primo grado; la Corte ha ritenuto che Ligestra fosse legittimata ad impugnare in base a tale regime ma ha rilevato l'inammissibilità delle censure che chiedevano di riesaminare quel profilo senza attualità d'interesse.
Art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c.
Usato per motivare l'inammissibilità di più motivi per carenza di specificità, incompletezza dell'indicazione delle violazioni di legge e per non aver specificato l'avvenuta deduzione in sede di appello di giudicati esterni; la Corte ha richiamato il rigoroso requisito di specificità per i motivi di cassazione.
Rilevato in relazione al termine decadenziale per proporre ricorsi incidentali: i ricorsi incidentali notificati il 29/04/2019 sono stati considerati tardivi rispetto al termine previsto e quindi inefficaci ai sensi dell'art. 334, comma 2.
Applicato per dichiarare inefficaci i ricorsi incidentali notificati tardivamente dopo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale.
Richiamato sul tema delle spese di lite: la Corte d'appello ha compensato le spese del grado avendo rilevato soccombenza reciproca; la Corte di Cassazione ha ritenuto non censurabile la valutazione discrezionale dei giudici di merito.
Richiamato dalla parte ricorrente per chiedere la condanna per lite temeraria; la Corte ha escluso la sussistenza del requisito della totale soccombenza che rende applicabile l'art. 96, in presenza di soccombenza reciproca.
Rilevato per affermare l'onere probatorio del professionista che richiede compensi: la contestazione del cliente, anche generica, sposta sul ricorrente l'onere di provare entità ed effettività delle prestazioni.
Citato (correttamente come norma sui danni da ritardo) per chiarire che il maggior danno da ritardo nel pagamento va provato, salvo talune presunzioni limitate; la Corte ha ritenuto non provato il maggior danno richiesto dall'avvocato.
Art. 360 e art. 360-bis c.p.c.
Indicati quali limiti del sindacato di legittimità (motivi di cassazione e ricorso per cassazione) e per giustificare l'esame dell'ammissibilità e del merito; la Corte ha ritenuto molte censure inammissibili per i requisiti previsti dagli articoli citati.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riferito alla possibilità che il ricorrente principale sia tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Contestazione della legittimazione di un successore (società liquidatrice) è rilevante solo se l'interesse ad impugnare è attuale: se il ricorso principale è respinto nel merito, non si può invocare in cassazione il subentro del liquidatore salvo che il punto sia effettivamente decisivo e attuale.
- Per la cassazione è indispensabile la specificità dei motivi (art. 366 c.p.c.): indicare la norma violata non basta; bisogna spiegare puntualmente come la decisione impugnata contrasti con la norma e indicare i documenti su cui si fonda la doglianza.
- I ricorsi incidentali devono essere proposti nei termini di legge: ricorsi notificati dopo il decorso del termine decadenziale sono inefficaci (art. 327 e art. 334 c.p.c.).
- In cause su compensi professionali, la mera esistenza del rapporto non sostituisce la prova dell'entità e dell'effettività delle singole prestazioni; la contestazione anche generica da parte del cliente autorizza il giudice a verificare il quantum e pone sull'avvocato l'onere probatorio (art. 2697 c.c.).
- Le eccezioni basate su giudicati esterni (res iudicata o efficacia panprocessuale) devono essere sollevate chiaramente e tempestivamente nel grado di merito; in cassazione vanno esposte con riferimento puntuale alle contraddizioni con la decisione impugnata, altrimenti risultano inammissibili.
- La compensazione delle spese del grado è legittima quando sussiste soccombenza reciproca; la responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) richiede prova di mala fede o colpa grave e totale soccombenza della parte condannata.
- Attenzione alla correttezza formale e temporale degli atti processuali: memorie tardive, documentazione non allegabile o copie di sentenze di massima non sostituiscono i requisiti probatori/documentali richiesti per la cassazione.
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