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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3466/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva ammesso la verificazione di una scrittura privata di compravendita del 16/09/2003, permettendo il deposito dell'originale già precedentemente prodotto in copia, e che aveva ritenuto provato l'acquisto per usucapione ultraventennale in favore di Sini Ercole cumulando il possesso dell'acquirente con quello dell'alienante (Ruiu Giuseppe). La censura denunciava il difetto di ammissione dell'originale nei termini processuali (preclusione), l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 216, 184, 153, 345 e 115 c.p.c. e la mancata considerazione del mancato possesso da parte del Sini come dedotto fin dal primo grado; inoltre veniva eccepita presunta violazione per omissione di integrazione del litisconsorzio per la morte di una parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto legittima l'ammissione dell'originale della scrittura privata già versata in copia per la procedura di verificazione, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui il deposito dell'originale non costituisce nuova produzione ma è anzi necessario per una perizia grafologica affidabile. Ha inoltre valutato correttamente, alla luce dell'atto di donazione del 4/08/2005 e della perizia grafologica, la ricostruzione del possesso ultraventennale cumulato tra venditore e acquirente e quindi l'acquisto per usucapione in favore di Sini. La Corte ha respinto le eccezioni di litisconsorzio e procedure connesse, ritenendo che le doglianze non fossero tali da inficiare la decisione di merito. La ricorrente è condannata alle spese di cassazione in favore della controricorrente (liquidate in euro 3.000 più 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario), e si dà atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Norma richiamata in relazione all'usucapione ultraventennale: la Corte ha confermato che il requisito del possesso ultraventennale pacifico e indisturbato, una volta accertato, abilita l'acquisto a titolo di usucapione ai sensi di tale norma.

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    Applicata per giustificare l'accessione del possesso dal dante causa (venditore) all'acquirente, consentendo la cumulazione dei periodi di possesso ai fini dell'usucapione.

  • art. 183 c.p.c., comma 6, n.2

    Riferito ai termini per la produzione dei documenti: la Corte ha precisato che il deposito dell'originale di documento prodotto in copia non costituisce nuova produzione e può essere ammesso anche oltre i termini indicati quando necessario per la verificazione grafologica.

  • art. 184-bis c.p.c.

    Rilevato in relazione alla istanza di rimessione in termini per la produzione dell'originale; la Corte ha valutato e rigettato le relative doglianze di negligenza invocate dalla ricorrente rispetto alla tempestività.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Esaminato in relazione al divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello: la Corte ha osservato che la versione applicabile dipende dalla data della sentenza di primo grado (nel caso concreto la sentenza di primo grado era anteriore al 11/09/2012), e ha ritenuto ammissibile l'originale alla luce della normativa previgente e della giurisprudenza sulle prove nuove indispensabili.

  • art. 360, comma 1, nn. 3-5 e n.4, c.p.c.

    Norme invocate per i motivi di cassazione: la Corte ha ricondotto le censure agli schemi di vizio di diritto propri della cassazione (violazione di norme processuali e omesso esame) e le ha dichiarate infondate, motivando il corretto esame delle questioni procedurali e di merito da parte della Corte di appello.

  • art. 331 e art. 102 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'eccezione sulla interruzione del processo per decesso di una parte: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui soltanto la parte direttamente pregiudicata può far valere l'omessa interruzione, e ha rigettato il motivo.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato con riferimento ai limiti della produzione di nuovi documenti in cassazione: la Corte ha ribadito che in Cassazione non si possono produrre nuovi documenti eccetto che per le nullità dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali.

  • D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012

    La novella normativa ha modificato l'art. 345 c.p.c.; la Corte ha verificato la temporalità della sentenza di primo grado per stabilire quale versione della norma applicare, ritenendo applicabile la previgente dato che la sentenza di primo grado è anteriore alla novella.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Richiamato per la determinazione e l'eventuale versamento del contributo unificato in cassazione: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il deposito dell'originale di un documento già prodotto in copia non è considerato 'nuova produzione' quando è necessario per la procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta; pertanto l'originale può essere ammesso anche oltre i termini formali per la produzione dei documenti, al fine di consentire una perizia grafologica attendibile.
  • In appello la possibilità di ammettere nuovi mezzi di prova dipende dalla versione dell'art. 345 c.p.c. applicabile in funzione della data della sentenza di primo grado: se la sentenza è anteriore alla novella del 2012, trovano applicazione i criteri previgenti e l'ammissione può essere consentita quando la prova è indispensabile a eliminare ogni possibile incertezza.
  • Per l'usucapione è possibile cumulare i periodi di possesso del dante causa e dell'acquirente (art. 1146 c.c. comma 2) se è provato il possesso 'uti dominus' del dante causa; documenti come atti di donazione che attestano possesso continuativo possono supportare tale ricostruzione.
  • Le eccezioni relative all'omessa interruzione del processo per decesso di una parte in genere possono essere sollevate solo dalla parte che subisce un concreto pregiudizio dall'omessa interruzione; la mancata integrazione del contraddittorio non sempre inficia la decisione se gli elementi necessari emergono dagli atti.
  • In Cassazione non è ammessa la produzione di documenti nuovi per correggere vizi del procedimento salvo i casi di nullità dell'atto per mancanza dei requisiti essenziali; le doglianze procedurali devono emergere con chiarezza dagli atti di merito.

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