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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3469/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello della ricorrente contro la sentenza del Giudice di Pace n. 47585/2014 in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada. Prima dell'udienza di Cassazione il difensore ha depositato una "dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse" in cui si attestava l'adempimento della sanzione e la conseguente cessazione dell'interesse alla decisione; tale atto non era firmato dalla ricorrente e non dichiarava espressamente la rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (cessazione della materia del contendere) in quanto l'adempimento della sanzione ha fatto venire meno l'interesse alla decisione. Il deposito del difensore è stato qualificato non come rinuncia formale al ricorso ma come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, idonea a determinare l'inammissibilità sopravvenuta. Non vi è stata regolazione delle spese per assenza di attività difensiva degli intimati. È stato altresì ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1‑quater, d.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. n.228/2012) perché tale sanzione si applica solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata o di ordinaria dichiarazione di inammissibilità, e non nell'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere (richiamate Cass. 3542/17 e Cass. 20697/21).

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)

    Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato si applica solo se la Cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata o con ordinaria dichiarazione di inammissibilità; non si applica se il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere.

  • Cass. n. 3542/2017 (giurisprudenza)

    Conferma che la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere determina la caducazione delle pronunce dei precedenti gradi non passate in cosa giudicata e che ciò esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

  • Cass. n. 20697/2021 (giurisprudenza)

    Ribadisce il principio che l'inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere ha effetti diversi dall'ordinaria inammissibilità e non attiva le sanzioni previste per il ricorrente soccombente, come il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'adempimento della sanzione o altra causa che determini la cessazione della materia del contendere può far venire meno l'interesse dell'appellante/ricorrente e rendere il ricorso in Cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Una dichiarazione del difensore che attesti la sopravvenuta mancanza di interesse, anche se non firmata dal cliente e non espressamente configurata come rinuncia, può essere valutata come prova della cessazione della materia del contendere e determinare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • La rinuncia espressa al ricorso è distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse: la rinuncia è un atto processuale con effetti immediati e richiede una manifestazione chiara (e, se compiuta dal difensore, adeguato potere); la declaratoria di sopravvenuta carenza ha come effetto la caducazione delle pronunce antecedenti non passate in cosa giudicata.
  • Nel caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere non si applicano le sanzioni pecuniarie previste per il ricorrente soccombente (es. raddoppio del contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. 115/2002 come modificato), poiché la vicenda determina la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti.
  • Se gli intimati non svolgono attività difensiva nel giudizio di legittimità, il giudice può non procedere alla regolazione delle spese processuali a loro carico.

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