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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3714/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso dell'imposta sostitutiva versata ai sensi dell'art.2, comma 229, della legge n.191/2009 per la rivalutazione degli immobili di un compendio ricadente in variante a piano di recupero (con previsione di demolizione e ricostruzione). La ricorrente sostiene che l'atto di compravendita aveva ad oggetto i fabbricati esistenti e non la cessione di area edificabile, per cui non poteva essere riqualificato ai sensi dell'art.67, comma 1, del TUIR e doveva essere disposto il rimborso dell'imposta sostitutiva versata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per difetto di interesse, ritenendo che la ricorrente non abbia contrastato l'ulteriore e autonoma argomentazione della CTR secondo cui il pagamento volontario dell'imposta sostitutiva aveva reso irreversibile l'obbligazione tributaria e impediva il rimborso. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese processuali liquidate in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2009, n.191 (art.2, comma 229)

    Disciplina la possibilità di versare un'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili: nel caso in esame il versamento volontario è stato considerato idoneo a consolidare l'opzione fiscale e a incidere sulle conseguenze della successiva compravendita.

  • TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art.67, comma 1)

    Regola la riqualificazione fiscale delle cessioni di fabbricati e terreni; la questione è se e quando una cessione di fabbricati assoggettati a piano di recupero possa essere considerata cessione di area edificabile: la Corte ha richiamato che la sola previsione di demolizione/ricostruzione non è automaticamente determinante, ma la CTR ha anche considerato l'effetto del versamento volontario dell'imposta.

  • Codice di procedura civile (art.360, primo comma, n.3)

    art.360, comma 1, n.3 c.p.c.

    Viene indicato quale motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di interesse poiché non ha contrastato tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.

  • D.P.R. 30 aprile 2002, n.115 (art.13, commi 1, 1-bis e 1-quater)

    art.13, comma 1 quater e comma 1-bis

    Norme relative al contributo unificato: la sentenza dà atto dell'obbligo del versamento, ove dovuto, dell'ulteriore importo pari al contributo dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Il pagamento volontario dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione può consolidare l'opzione fiscale e rendere difficoltoso ottenere il rimborso successivamente, poiché è ritenuto atto idoneo a perfezionare l'obbligazione tributaria.
  • La mera previsione di demolizione e ricostruzione in un piano di recupero non è automaticamente sufficiente a trasformare una cessione di fabbricati in una cessione di area edificabile: conta l'oggetto reale del negozio, la volontà delle parti e le risultanze documentali.
  • In giudizio tributario, per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario censurare tutte le autonome ragioni decisorie del giudice di merito; limitarsi a un solo passaggio motivazionale può determinare inammissibilità per difetto di interesse.
  • Se si opta per regimi o scelte fiscali con finalità di risparmio per future cessioni, occorre considerare il rischio che tali scelte incidano irreversibilmente e precludano successivi rimborsi: valutare attentamente prima del versamento e documentare eventuali alternative.
  • In contenziosi su rimborsi tributari valutare sempre: (i) la necessità di fondare le doglianze su fatti e documenti che contrastino tutte le argomentazioni del giudice di merito; (ii) l'opportunità di esperire gli eventuali rimedi amministrativi prima del giudizio; (iii) il rischio di condanna alle spese e agli oneri accessori (contributo unificato).

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