Cassazione Civile, Sentenza n. 3714/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rimborso dell'imposta sostitutiva versata ai sensi dell'art.2, comma 229, della legge n.191/2009 per la rivalutazione degli immobili di un compendio ricadente in variante a piano di recupero (con previsione di demolizione e ricostruzione). La ricorrente sostiene che l'atto di compravendita aveva ad oggetto i fabbricati esistenti e non la cessione di area edificabile, per cui non poteva essere riqualificato ai sensi dell'art.67, comma 1, del TUIR e doveva essere disposto il rimborso dell'imposta sostitutiva versata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per difetto di interesse, ritenendo che la ricorrente non abbia contrastato l'ulteriore e autonoma argomentazione della CTR secondo cui il pagamento volontario dell'imposta sostitutiva aveva reso irreversibile l'obbligazione tributaria e impediva il rimborso. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese processuali liquidate in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2009, n.191 (art.2, comma 229)
Disciplina la possibilità di versare un'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili: nel caso in esame il versamento volontario è stato considerato idoneo a consolidare l'opzione fiscale e a incidere sulle conseguenze della successiva compravendita.
TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art.67, comma 1)
Regola la riqualificazione fiscale delle cessioni di fabbricati e terreni; la questione è se e quando una cessione di fabbricati assoggettati a piano di recupero possa essere considerata cessione di area edificabile: la Corte ha richiamato che la sola previsione di demolizione/ricostruzione non è automaticamente determinante, ma la CTR ha anche considerato l'effetto del versamento volontario dell'imposta.
Codice di procedura civile (art.360, primo comma, n.3)
art.360, comma 1, n.3 c.p.c.
Viene indicato quale motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di interesse poiché non ha contrastato tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.
D.P.R. 30 aprile 2002, n.115 (art.13, commi 1, 1-bis e 1-quater)
art.13, comma 1 quater e comma 1-bis
Norme relative al contributo unificato: la sentenza dà atto dell'obbligo del versamento, ove dovuto, dell'ulteriore importo pari al contributo dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il pagamento volontario dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione può consolidare l'opzione fiscale e rendere difficoltoso ottenere il rimborso successivamente, poiché è ritenuto atto idoneo a perfezionare l'obbligazione tributaria.
- La mera previsione di demolizione e ricostruzione in un piano di recupero non è automaticamente sufficiente a trasformare una cessione di fabbricati in una cessione di area edificabile: conta l'oggetto reale del negozio, la volontà delle parti e le risultanze documentali.
- In giudizio tributario, per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario censurare tutte le autonome ragioni decisorie del giudice di merito; limitarsi a un solo passaggio motivazionale può determinare inammissibilità per difetto di interesse.
- Se si opta per regimi o scelte fiscali con finalità di risparmio per future cessioni, occorre considerare il rischio che tali scelte incidano irreversibilmente e precludano successivi rimborsi: valutare attentamente prima del versamento e documentare eventuali alternative.
- In contenziosi su rimborsi tributari valutare sempre: (i) la necessità di fondare le doglianze su fatti e documenti che contrastino tutte le argomentazioni del giudice di merito; (ii) l'opportunità di esperire gli eventuali rimedi amministrativi prima del giudizio; (iii) il rischio di condanna alle spese e agli oneri accessori (contributo unificato).
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