Cassazione Penale, Sentenza n. 31722/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata condannata dal Tribunale di Padova per truffa aggravata ai danni dello Stato. La Corte d'appello di Venezia aveva parzialmente riformato la decisione, revocando la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno alla parte civile e confermando nel resto la condanna. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza non avesse chiarito la legittimità del profitto costituito da incentivi economici e premi di produttività, anche alla luce della mancanza di normativa secondaria e della prassi degli uffici relativa alla nomina dei responsabili unici del procedimento. Con il secondo motivo ha censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, lamentando in particolare l'esclusione della prevalenza delle attenuanti e la mancata valorizzazione dell'incensuratezza e della precedente condotta lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico perché non si confrontava con tutte le rationes decidendi della sentenza d'appello: quest'ultima aveva fondato autonomamente l'illiceità della condotta sulle copiose falsificazioni mediante le quali l'imputata si era riconosciuta e autoliquidata indennità e premi di produttività, ritenendo tali falsificazioni di per sé idonee a integrare il raggiro e a escludere la spettanza del profitto. Il secondo motivo è stato ritenuto generico, poiché non si confrontava con il richiamo della Corte d'appello alla gravità delle modalità dell'abuso della funzione, consistite anche nella falsificazione di atti apparentemente sottoscritti da autorità pubbliche; è stato inoltre ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudizio di comparazione tra circostanze è tipica valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio o illogicità, non ravvisati nel caso concreto. La Corte ha aggiunto che l'incensuratezza e la precedente condotta lavorativa non erano state valorizzate in primo grado, che aveva concesso le attenuanti generiche per il consenso all'acquisizione dei verbali di indagine, e che tale mancata deduzione non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La falsificazione di atti finalizzata ad autoriconoscersi e autoliquidarsi indennità e premi di produttività può costituire raggiro idoneo a fondare la truffa e rende non spettante il profitto conseguito.
L'abuso della funzione è stato valutato, nel giudizio di comparazione, anche in relazione alla gravità delle modalità concrete della condotta, consistite nella falsificazione di atti apparentemente sottoscritti da autorità pubbliche.
Il vizio di illogicità della motivazione deve essere dedotto mediante una censura specifica e correlata alle effettive ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, anche per omessa correlazione con la motivazione della decisione impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a una lettura selettiva della motivazione, ma deve confrontarsi con le autonome ragioni che sorreggono la decisione.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che censuri una sola delle autonome e autosufficienti rationes decidendi poste a fondamento della decisione, senza confrontarsi con le ulteriori ragioni idonee, da sole, a sostenerla.
- La censura di illogicità della motivazione deve correlarsi puntualmente al nucleo argomentativo della decisione impugnata; una lettura selettiva o parziale della motivazione non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
- Nel delitto di truffa, la falsificazione di atti mediante la quale l'agente si attribuisca o liquidi autonomamente somme non spettanti può integrare, di per sé, il raggiro e dimostrare l'illiceità del profitto, indipendentemente dalla questione relativa alla disciplina amministrativa degli incentivi.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto quando risulti arbitrario, manifestamente illogico o privo di motivazione sufficiente.
- Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, il giudice può fondare la propria valutazione sulla gravità delle concrete modalità della condotta; non è tenuto a valorizzare ogni elemento favorevole non considerato nelle precedenti fasi processuali, soprattutto quando le attenuanti generiche siano state concesse per una ragione diversa.
- La parte non può dedurre per la prima volta in cassazione l'omessa valorizzazione di elementi personali o comportamentali che non siano stati previamente sottoposti al giudice di merito.
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