Cassazione Civile, Ordinanza n. 19416/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di cartelle di pagamento; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente annullando le cartelle, mentre la commissione regionale aveva rigettato l'appello proposto dalla società di riscossione. Nel giudizio di legittimità il contribuente, costituito in secondo grado, ha censurato esclusivamente la regolazione delle spese: ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 91 e 15 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sulle spese secondo soccombenza nonostante il rigetto dell'appello; la violazione degli artt. 92 c.p.c. e 15 d.lgs. 546/1992 per una sostanziale compensazione senza indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni; la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione sulla statuizione 'nulla spese'.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Ha affermato che la sentenza impugnata conteneva nel solo dispositivo la formula secondo cui le spese non erano dovute, ma non esplicitava in motivazione alcuna ragione della mancata condanna dell'appellante soccombente. Poiché il potere di compensazione delle spese deve risultare giustificato in sentenza, la mancanza assoluta di motivazione integra violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha condannato la parte appellante del giudizio tributario di merito al pagamento delle spese del secondo grado. Ha inoltre condannato gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.
Norme richiamate
le spese devono essere poste a carico della parte soccombente, salvo valida deroga motivata
compensazione delle spese
la compensazione è legittima solo se i presupposti di legge risultano affermati e giustificati in sentenza; la mancanza assoluta di motivazione integra violazione di legge
nel processo tributario la regolazione delle spese segue i criteri di soccombenza e le regole sulla compensazione devono essere rispettate
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione della decisione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio dedotto sulla motivazione
Corte cost. n. 419/1995
richiamata a supporto della necessità di motivazione della compensazione delle spese
Corte cost. n. 26/1999
richiamata a supporto della necessità di motivazione della compensazione delle spese
Massime di principio
- La statuizione sulle spese non può risolversi in un mero dispositivo privo di motivazione quando il giudice deroghi al principio di soccombenza.
- Il potere di compensazione delle spese processuali è legittimo solo se la sentenza dà conto, espressamente o per implicito nella motivazione complessiva, dei presupposti di legge che lo giustificano.
- La mancanza assoluta di motivazione sulla compensazione o sulla mancata condanna alle spese integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Nel processo tributario, quando il capo sulle spese è viziato, la Corte di cassazione può cassare limitatamente a quel punto e decidere nel merito sulla regolazione delle spese.
- In presenza di soccombenza dell'appellante, il criterio ordinario è la condanna alle spese del grado, salvo valida e motivata compensazione.
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