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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27345/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un accordo del 1991, poi modificato nel 1993, con cui un imprenditore edile si era impegnato a costruire una casa colonica con tre appartamenti su un terreno di proprietà della controparte, in cambio di alcuni appezzamenti di terreno. Gli eredi dell'esecutore dell'opera hanno chiesto la risoluzione del contratto e dell'accordo modificativo per inadempimento, sostenendo che la controparte si era rifiutata di trasferire i terreni pattuiti, aveva poi occupato clandestinamente l'immobile ultimato e non aveva corrisposto il corrispettivo. La controparte si è difesa chiedendo in via riconvenzionale la riduzione del corrispettivo per vizi dell'opera e il rimborso di varie somme per lavori completati, materiali, uso di macchinari, saldo di un mutuo e danni da ritardo nella consegna. In primo grado il Tribunale ha dichiarato la risoluzione per reciproco inadempimento, ha escluso dalla lite alcune convenute per difetto di legittimazione passiva, ha effettuato varie poste creditorie e ha condannato la controparte al pagamento del saldo. In appello, la Corte territoriale ha ridotto l'importo dovuto agli eredi escludendo dal costo di costruzione una superficie esterna (marciapiede) ritenuta non realizzata dall'esecutore dell'opera, sulla base dell'interrogatorio formale e di un documento richiamato come riscontro. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso/erroneo esame di fatti decisivi, sostenendo che la superficie esclusa non coincideva con il marciapiede ma con altre opere esterne e che la Corte d'appello aveva male interpretato gli elementi istruttori; hanno anche contestato il richiamo a un documento che, a loro dire, non sarebbe stato agli atti al momento della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha affermato che la censura mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito e che il fatto storico rilevante era stato comunque considerato dalla Corte d'appello, la quale aveva attribuito valore probatorio alla risposta resa in interrogatorio formale. Ha inoltre osservato che l'eventuale omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. quando il fatto decisivo sia stato comunque preso in considerazione. Quanto al documento richiamato dalla sentenza di appello, la Corte ha richiamato il principio di non dispersione/acquisizione della prova, per cui un documento prodotto in una fase o in un grado del giudizio unitario rimane definitivamente acquisito al processo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo quando risulti omesso l'esame di un fatto storico decisivo; non basta la critica alla valutazione delle prove o la richiesta di una diversa ricostruzione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo per censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice di merito.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione nella motivazione.
  • La qualificazione e la lettura di una dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale, anche quando abbia contenuto sfavorevole alla parte, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo entro i limiti del vizio motivazionale.
  • Un documento prodotto in una fase o in un grado del giudizio unitario resta acquisito al processo e può essere utilizzato ai fini decisori anche se richiamato in un momento successivo, in base al principio di non dispersione della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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