Cassazione Penale, Sentenza n. 4278/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena inflitta con la sentenza n. 1430/10. Il ricorrente, tramite difensore, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri usati per la determinazione della pena: sostiene che l'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 è divenuto reato autonomo e non più circostanza attenuante, che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto equivalente la recidiva con le circostanze attenuanti (anziché riconoscere la prevalenza delle generiche) e che vi sarebbe una difformità tra la pena indicata nel dispositivo e quella nella motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione, applicando i principi di Sez. U. (Jazouli) e tenendo conto della nuova cornice edittale risultante dalle pronunce costituzionali; il fatto che l'art. 73/74 (comma 5) sia divenuto reato autonomo è irrilevante, purché la nuova determinazione non ecceda i limiti edittali più favorevoli. Le inesattezze materiali nella motivazione non incidono poiché il dispositivo e la decisione sono coerenti (pena confermata: 1 anno e 6 mesi). Le censure sul bilanciamento fra aggravanti e attenuanti non erano proponibili in questa sede perché dovevano essere dedotte con i rimedi ordinari (appello o ricorso per cassazione) contro la sentenza di merito. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come norma di riferimento procedurale nella materie penali; non è stata data una interpretazione specifica nel testo, ma è stato menzionato tra le norme applicate dal giudice dell'esecuzione.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La Corte osserva che, anche se la previsione è stata considerata modifica dalla giurisprudenza costituzionale transformandola (nella prassi) in diversa fattispecie, ciò non impedisce al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena sulla base della nuova cornice edittale; il venir meno della sua qualifica originaria di circostanza attenuante è irrilevante ai fini del ripristino della pena entro i nuovi limiti.
art. 74, comma 5, D.P.R. 309/1990
Richiamato nel ragionamento relativo alla diversa cornice edittale per le fattispecie concernenti sostanze 'legate' e alla conseguente necessità di rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.
Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 (Jazouli)
Principio applicato: il giudice dell'esecuzione deve procedere alla nuova determinazione della pena tenendo conto della diversa e più favorevole cornice edittale risultante da pronunce costituzionali e di legittimità, con il limite di non eccedere i nuovi limiti previsti.
Sentenze della Corte Costituzionale (es. n. 32/2014, n. 79/2014, n. 40/2019)
Le pronunce costituzionali hanno modificato la cornice edittale delle norme in tema di sostanze stupefacenti, determinando la necessità della rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.
Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017 (Musumeci)
Principio secondo cui le questioni relative a presunti errori di calcolo della pena o al bilanciamento delle circostanze devono essere dedotte tramite i rimedi ordinari (appello o ricorso per cassazione) e non in via di esecuzione.
Consentito alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se la normativa penale è cambiata o la Corte costituzionale ha modificato la cornice edittale di un reato, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena tenendo conto della nuova, più favorevole, cornice edittale, senza però eccedere i limiti ora vigenti.
- La trasformazione di una previsione da "circostanza attenuante" a reato autonomo non impedisce al giudice dell'esecuzione di arrivare alla stessa quantificazione della pena, purché la nuova quantificazione sia contenuta nei limiti edittali più favorvoli stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- Le contestazioni relative al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti o a errori nel calcolo della pena devono essere sollevate tramite i rimedi ordinari (appello o ricorso per cassazione) avverso la sentenza di merito; non sono normalmente proponibili in sede di esecuzione se non preventivamente dedotte.
- Errori materiali o di calcolo nella motivazione che non incidono sul dispositivo sono ininfluenti: conta la coerenza tra motivazione e dispositivo e la pena effettivamente irrogata.
- Un ricorso manifestamente inammissibile può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche l'obbligo di versamento ad una somma a titolo di ammenda civile (art. 616 c.p.p.) quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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