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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4278/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena inflitta con la sentenza n. 1430/10. Il ricorrente, tramite difensore, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri usati per la determinazione della pena: sostiene che l'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 è divenuto reato autonomo e non più circostanza attenuante, che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto equivalente la recidiva con le circostanze attenuanti (anziché riconoscere la prevalenza delle generiche) e che vi sarebbe una difformità tra la pena indicata nel dispositivo e quella nella motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione, applicando i principi di Sez. U. (Jazouli) e tenendo conto della nuova cornice edittale risultante dalle pronunce costituzionali; il fatto che l'art. 73/74 (comma 5) sia divenuto reato autonomo è irrilevante, purché la nuova determinazione non ecceda i limiti edittali più favorevoli. Le inesattezze materiali nella motivazione non incidono poiché il dispositivo e la decisione sono coerenti (pena confermata: 1 anno e 6 mesi). Le censure sul bilanciamento fra aggravanti e attenuanti non erano proponibili in questa sede perché dovevano essere dedotte con i rimedi ordinari (appello o ricorso per cassazione) contro la sentenza di merito. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4, L. 87/1953

    Richiamato come norma di riferimento procedurale nella materie penali; non è stata data una interpretazione specifica nel testo, ma è stato menzionato tra le norme applicate dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    La Corte osserva che, anche se la previsione è stata considerata modifica dalla giurisprudenza costituzionale transformandola (nella prassi) in diversa fattispecie, ciò non impedisce al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena sulla base della nuova cornice edittale; il venir meno della sua qualifica originaria di circostanza attenuante è irrilevante ai fini del ripristino della pena entro i nuovi limiti.

  • art. 74, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Richiamato nel ragionamento relativo alla diversa cornice edittale per le fattispecie concernenti sostanze 'legate' e alla conseguente necessità di rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

  • Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 (Jazouli)

    Principio applicato: il giudice dell'esecuzione deve procedere alla nuova determinazione della pena tenendo conto della diversa e più favorevole cornice edittale risultante da pronunce costituzionali e di legittimità, con il limite di non eccedere i nuovi limiti previsti.

  • Sentenze della Corte Costituzionale (es. n. 32/2014, n. 79/2014, n. 40/2019)

    Le pronunce costituzionali hanno modificato la cornice edittale delle norme in tema di sostanze stupefacenti, determinando la necessità della rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

  • Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017 (Musumeci)

    Principio secondo cui le questioni relative a presunti errori di calcolo della pena o al bilanciamento delle circostanze devono essere dedotte tramite i rimedi ordinari (appello o ricorso per cassazione) e non in via di esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consentito alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se la normativa penale è cambiata o la Corte costituzionale ha modificato la cornice edittale di un reato, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena tenendo conto della nuova, più favorevole, cornice edittale, senza però eccedere i limiti ora vigenti.
  • La trasformazione di una previsione da "circostanza attenuante" a reato autonomo non impedisce al giudice dell'esecuzione di arrivare alla stessa quantificazione della pena, purché la nuova quantificazione sia contenuta nei limiti edittali più favorvoli stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
  • Le contestazioni relative al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti o a errori nel calcolo della pena devono essere sollevate tramite i rimedi ordinari (appello o ricorso per cassazione) avverso la sentenza di merito; non sono normalmente proponibili in sede di esecuzione se non preventivamente dedotte.
  • Errori materiali o di calcolo nella motivazione che non incidono sul dispositivo sono ininfluenti: conta la coerenza tra motivazione e dispositivo e la pena effettivamente irrogata.
  • Un ricorso manifestamente inammissibile può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche l'obbligo di versamento ad una somma a titolo di ammenda civile (art. 616 c.p.p.) quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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