Sentenza del 13/07/2023 n. 20190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva su una cartella di pagamento (n. 295 2010 00130586 39). La ricorrente ha depositato memoria con documentazione comprovante l'adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3 (conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136): è stata prodotta la cartella, la comunicazione dell'agente della riscossione con l'ammontare per la definizione e le ricevute dei pagamenti/rate del piano di rateizzazione, chiedendo che si dichiari cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in conseguenza dell'adesione alla definizione agevolata e del comprovato pagamento secondo il piano. Ha disposto che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso la necessità del versamento ulteriore del contributo unificato, rilevando inoltre l'assenza dei presupposti per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
Norme richiamate
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)
La definizione agevolata prevista da tale norma, se rispettata con pagamento/adesione, è idonea a estinguere il giudizio relativo ai carichi interessati.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
Prevede che la definizione agevolata determini l'estinzione del giudizio e che le spese dell'eventuale giudizio estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (introdotto da L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Il contributo unificato aggiuntivo ha natura eccezionale e sanzionatoria e, pertanto, non si applica per estinzione del giudizio dovuta a definizione agevolata; trova applicazione solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. civ., sentenze richiamate
es. Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394; Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
La giurisprudenza di legittimità conferma che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi; il deposito della domanda di ammissione alla procedura in sede di giudizio equivale a rinuncia al ricorso e determina l'estinzione del processo una volta dato seguito all'impegno (pagamento/ratizzazione). Inoltre si ribadisce il carattere limitativo dell'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata e la prova dell'effettivo pagamento o della rateizzazione conforme alla comunicazione dell'agente della riscossione sono motivo valido per dichiarare estinto il giudizio.
- La dichiarazione di adesione alla procedura comporta un impegno a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi interessati: il deposito della domanda di ammissione in sede giudiziaria è da considerarsi rinuncia al ricorso.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non è automatico un rimborso a favore del ricorrente, soprattutto se la controparte non ha svolto attività difensiva.
- Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato nelle estinzioni conseguenti alla definizione agevolata; il contributo aggiuntivo ha natura eccezionale e si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Per ottenere l'estinzione è importante allegare al giudizio la documentazione completa: la cartella di pagamento, la comunicazione dell'agente della riscossione con l'ammontare per la definizione e le prove dei pagamenti o del piano di rateizzazione.
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