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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8599/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rivalutazione del periodo di detenzione pregresso (3/6/2017 - 28/10/2020) ai fini della detrazione di pena mediante il rimedio di cui all'art. 35-ter Ord. pen.; il Magistrato di sorveglianza di Padova aveva dichiarato l'istanza inammissibile per preclusione derivante dal "giudicato esecutivo". Popa ha impugnato sostenendo che la sentenza delle Sezioni Unite n. 6551/2021 avrebbe costituito un novum interpretativo rispetto ai criteri di computo della superficie calpestabile nella cella (in particolare riguardo al trattamento dei letti a castello e al principio di richiamo "mobile" all'art. 3 CEDU), novum idoneo a superare la preclusione ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione delle Sezioni Unite n. 6551/2021 non abbia innovato rispetto all'orientamento già consolidato (es. pronuncia Torreggiani e successiva giurisprudenza di legittimità) circa la detrazione degli arredi tendenzialmente fissi (lettini a castello) nella valutazione dei 3 mq minimi per detenuto. Di conseguenza l'istanza è stata considerata mera riproposizione di domanda già rigettata e soggetta a preclusione per giudicato esecutivo; inoltre il ricorrente non ha allegato elementi nuovi o specifici (es. diversa natura dell'arredo contestato) idonei a travolgere il giudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Art. 35-ter Ord. pen.

    Norma che disciplina il rimedio risarcitorio per condizioni di detenzione incompatibili con l'art. 3 CEDU; la Corte ha ritenuto che la pronuncia delle Sezioni Unite sull'interpretazione di tale norma non abbia introdotto un mutamento rispetto all'orientamento precedente.

  • Art. 3 CEDU

    Parametro di conformità cui fa riferimento l'art. 35-ter; la giurisprudenza (Corte EDU) impone di valutare la superficie calpestabile e la possibilità di movimento nella cella.

  • Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Preclusione processuale: impone l'inammissibilità di richieste che ripropongono identici elementi già rigettati; fondamento della declaratoria di inammissibilità per giudicato esecutivo.

  • Art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamato per analogia nel corpo del ragionamento come disciplina applicabile al procedimento di esecuzione/sorveglianza cui si applicano limiti di preclusione.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile.

  • Legge n. 848 del 1955

    Richiamata dalla difesa tra le norme rilevanti; non determinante per la decisione sulla inammissibilità nel testo di questa sentenza.

  • Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura circa la motivazione del provvedimento di merito; non ha però modificato l'esito di inammissibilità.

  • Cost. art. 117 e art. 3 e 6

    Richiamate nella prospettazione di violazioni costituzionali e convenzionali (obbligo di interpretazione conforme alle decisioni della Corte EDU), ma la Corte ha ritenuto che non fossero state illustrate nuove circostanze tali da superare la preclusione.

  • Sez. U. n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso)

    Pronuncia centrale contestata dal ricorrente: ha precisato che nella valutazione dei 3 mq va considerata la superficie utile per il normale movimento e che arredi tendenzialmente fissi (es. letti a castello) vanno detratti; la Corte ha ritenuto che tale decisione non costituisca un novum rispetto a orientamenti precedenti.

  • Corte EDU, Torreggiani c. Italia (8/1/2013) e Mursic c. Croazia (28/10/2016)

    Giurisprudenza europea che pone il criterio della superficie calpestabile e della possibilità di movimento come parametro per la valutazione di violazioni dell'art. 3 CEDU; citata come fondamento interpretativo dell'art. 35-ter.

  • Cass. Sez. U. n. 18288 del 21/01/2010

    Decisione richiamata a proposito del principio di preclusione nel procedimento di esecuzione; conferma la regola sul divieto di "bis in idem" processuale in sede esecutiva.

Massime di principio

  • Una domanda di revisione o di applicazione del rimedio di cui all'art. 35-ter è inammissibile se costituisce mera riproposizione di istanze già esaminate e rigettate: sussiste preclusione per giudicato esecutivo (art. 666, comma 2 c.p.p.).
  • La decisione delle Sezioni Unite non costituisce automaticamente un "novum" capace di travolgere il giudicato; occorre dimostrare che la pronuncia ha introdotto un principio giuridico effettivamente nuovo rispetto all'orientamento precedente.
  • Per superare la preclusione è necessario produrre elementi nuovi di fatto o di diritto o spiegare in modo specifico e puntuale perché la nuova interpretazione giurisprudenziale sia incompatibile con la decisione ormai irrevocabile.
  • L'art. 35-ter va interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte EDU: il criterio rilevante è la superficie calpestabile che consente il normale movimento del detenuto; arredi tendenzialmente fissi possono essere detratti nel computo.
  • Se il motivo della domanda riguarda la natura o l'ingombro di specifici arredi (es. letto singolo imbullonato vs letto a castello), è necessario dedurre chiaramente la diversa natura e fornire prove documentali/attestarili aggiornate per evitare il richiamo alla preclusione.
  • Riproposizioni infondate o non supportate da nuovi elementi espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende.

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