Cassazione Penale, Sentenza n. 8599/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rivalutazione del periodo di detenzione pregresso (3/6/2017 - 28/10/2020) ai fini della detrazione di pena mediante il rimedio di cui all'art. 35-ter Ord. pen.; il Magistrato di sorveglianza di Padova aveva dichiarato l'istanza inammissibile per preclusione derivante dal "giudicato esecutivo". Popa ha impugnato sostenendo che la sentenza delle Sezioni Unite n. 6551/2021 avrebbe costituito un novum interpretativo rispetto ai criteri di computo della superficie calpestabile nella cella (in particolare riguardo al trattamento dei letti a castello e al principio di richiamo "mobile" all'art. 3 CEDU), novum idoneo a superare la preclusione ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione delle Sezioni Unite n. 6551/2021 non abbia innovato rispetto all'orientamento già consolidato (es. pronuncia Torreggiani e successiva giurisprudenza di legittimità) circa la detrazione degli arredi tendenzialmente fissi (lettini a castello) nella valutazione dei 3 mq minimi per detenuto. Di conseguenza l'istanza è stata considerata mera riproposizione di domanda già rigettata e soggetta a preclusione per giudicato esecutivo; inoltre il ricorrente non ha allegato elementi nuovi o specifici (es. diversa natura dell'arredo contestato) idonei a travolgere il giudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina il rimedio risarcitorio per condizioni di detenzione incompatibili con l'art. 3 CEDU; la Corte ha ritenuto che la pronuncia delle Sezioni Unite sull'interpretazione di tale norma non abbia introdotto un mutamento rispetto all'orientamento precedente.
Art. 3 CEDU
Parametro di conformità cui fa riferimento l'art. 35-ter; la giurisprudenza (Corte EDU) impone di valutare la superficie calpestabile e la possibilità di movimento nella cella.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Preclusione processuale: impone l'inammissibilità di richieste che ripropongono identici elementi già rigettati; fondamento della declaratoria di inammissibilità per giudicato esecutivo.
Richiamato per analogia nel corpo del ragionamento come disciplina applicabile al procedimento di esecuzione/sorveglianza cui si applicano limiti di preclusione.
Norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile.
Legge n. 848 del 1955
Richiamata dalla difesa tra le norme rilevanti; non determinante per la decisione sulla inammissibilità nel testo di questa sentenza.
Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura circa la motivazione del provvedimento di merito; non ha però modificato l'esito di inammissibilità.
Cost. art. 117 e art. 3 e 6
Richiamate nella prospettazione di violazioni costituzionali e convenzionali (obbligo di interpretazione conforme alle decisioni della Corte EDU), ma la Corte ha ritenuto che non fossero state illustrate nuove circostanze tali da superare la preclusione.
Sez. U. n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso)
Pronuncia centrale contestata dal ricorrente: ha precisato che nella valutazione dei 3 mq va considerata la superficie utile per il normale movimento e che arredi tendenzialmente fissi (es. letti a castello) vanno detratti; la Corte ha ritenuto che tale decisione non costituisca un novum rispetto a orientamenti precedenti.
Corte EDU, Torreggiani c. Italia (8/1/2013) e Mursic c. Croazia (28/10/2016)
Giurisprudenza europea che pone il criterio della superficie calpestabile e della possibilità di movimento come parametro per la valutazione di violazioni dell'art. 3 CEDU; citata come fondamento interpretativo dell'art. 35-ter.
Cass. Sez. U. n. 18288 del 21/01/2010
Decisione richiamata a proposito del principio di preclusione nel procedimento di esecuzione; conferma la regola sul divieto di "bis in idem" processuale in sede esecutiva.
Massime di principio
- Una domanda di revisione o di applicazione del rimedio di cui all'art. 35-ter è inammissibile se costituisce mera riproposizione di istanze già esaminate e rigettate: sussiste preclusione per giudicato esecutivo (art. 666, comma 2 c.p.p.).
- La decisione delle Sezioni Unite non costituisce automaticamente un "novum" capace di travolgere il giudicato; occorre dimostrare che la pronuncia ha introdotto un principio giuridico effettivamente nuovo rispetto all'orientamento precedente.
- Per superare la preclusione è necessario produrre elementi nuovi di fatto o di diritto o spiegare in modo specifico e puntuale perché la nuova interpretazione giurisprudenziale sia incompatibile con la decisione ormai irrevocabile.
- L'art. 35-ter va interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte EDU: il criterio rilevante è la superficie calpestabile che consente il normale movimento del detenuto; arredi tendenzialmente fissi possono essere detratti nel computo.
- Se il motivo della domanda riguarda la natura o l'ingombro di specifici arredi (es. letto singolo imbullonato vs letto a castello), è necessario dedurre chiaramente la diversa natura e fornire prove documentali/attestarili aggiornate per evitare il richiamo alla preclusione.
- Riproposizioni infondate o non supportate da nuovi elementi espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende.
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