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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3949/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e disponibilità per un profitto stimato in euro 5.793.900,00, ritenuto derivante da reati tra cui truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Le censure principali erano: motivazione insufficiente o apparente (art. 125 c.p.p.), mancato esame delle prove e travisamento degli atti (Oliverio), omissione di una valutazione autonoma del riesame e mancata considerazione che l'attività era meramente civilistica e i compensi erano congrui e tracciabili (Rosati), ruolo di mero creditore/consulente e assenza di perizia sul materiale sequestrato (Formaro e Oliverio). Rosati ha inoltre proposto ricorso personalmente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi: 1) Il ricorso di Formaro era generico e non autosufficiente, mancando la specificità richiesta per il rimedio in cassazione; 2) il ricorso proposto personalmente da Rosati è inammissibile in base alla disciplina vigente che esclude il ricorso personale in Cassazione e non consente all'imputato-avvocato l'autodifesa in questa sede; 3) i ricorsi rimanenti erano, di fatto, sindacato del merito e della motivazione del giudice del riesame: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito un apparato argomentativo coerente, completo e congruo, con elementi idonei a sostenere l'esistenza di un vincolo associativo stabile e del fumus commissi delicti, non configurandosi vizi di legge o una motivazione talmente carente da permettere il controllo di legittimità. Le memorie depositate non potevano sanare i vizi di genericità del ricorso. Esito: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 quater c.p.

    Norma richiamata nell'accertamento dei reati (connessi alla frode) i cui profitti possono essere oggetto di confisca per equivalente; utilizzata insieme alle altre norme penali indicate per giustificare il sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 648 quater c.p.

    Norma sul riciclaggio richiamata come titolo di reato i cui proventi possono essere sequestrati e confiscati; la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego di questa disposizione quale fondamento del sequestro per equivalente.

  • art. 322 ter c.p.

    Norma sull'autoriciclaggio utilizzata, insieme alle precedenti, per giustificare la misura reale sul profitto del reato; la Corte ha confermato che tali fattispecie consentono il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dai difensori per censurare la motivazione; la Corte ha precisato che le censure sul vizio di motivazione devono essere formulate con specificità e che il semplice rinvio alle argomentazioni già svolte non rende ammissibile il ricorso in Cassazione.

  • legge n. 103/2017

    Richiama il divieto di proporre il ricorso per Cassazione in proprio: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto personalmente da Rosati in applicazione della disciplina che limita l'autodifesa in Cassazione.

  • art. 581 lett. c) e art. 585 comma 4 c.p.p.

    Norme processuali sul contenuto e sui termini del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio che motivi generici e mancata autosufficienza del ricorso comportano inammissibilità, anche se successivamente depositate memorie integrative.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata dalla Corte per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato quale norma procedurale relativa alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale depositata nella fase di udienza; non incide sul merito ma solo sullo svolgimento processuale.

Massime di principio

  • Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non è sufficiente rinviare genericamente alle difese svolte nei gradi precedenti
  • La Cassazione non è sede di riesame libero del merito o della valutazione delle prove: può intervenire solo per violazioni di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile
  • Il ricorso proposto personalmente dalla parte è generalmente inammissibile dopo le modifiche normative (legge n.103/2017); l'imputato-avvocato non può esercitare l'autodifesa in Cassazione
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo quando sussistono elementi indiziari (fumus) che collegano beni o disponibilità a profitti di reato; l'esistenza di tracciabilità dei flussi o di rapporti civilistici non esclude automaticamente la possibilità della misura, se vi sono elementi contrari
  • Le memorie depositate successivamente non possono supplire alla mancanza di specificità del ricorso: le censure nuove devono essere formulate nel ricorso stesso nei termini previsti

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