Cassazione Penale, Sentenza n. 3949/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e disponibilità per un profitto stimato in euro 5.793.900,00, ritenuto derivante da reati tra cui truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Le censure principali erano: motivazione insufficiente o apparente (art. 125 c.p.p.), mancato esame delle prove e travisamento degli atti (Oliverio), omissione di una valutazione autonoma del riesame e mancata considerazione che l'attività era meramente civilistica e i compensi erano congrui e tracciabili (Rosati), ruolo di mero creditore/consulente e assenza di perizia sul materiale sequestrato (Formaro e Oliverio). Rosati ha inoltre proposto ricorso personalmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi: 1) Il ricorso di Formaro era generico e non autosufficiente, mancando la specificità richiesta per il rimedio in cassazione; 2) il ricorso proposto personalmente da Rosati è inammissibile in base alla disciplina vigente che esclude il ricorso personale in Cassazione e non consente all'imputato-avvocato l'autodifesa in questa sede; 3) i ricorsi rimanenti erano, di fatto, sindacato del merito e della motivazione del giudice del riesame: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito un apparato argomentativo coerente, completo e congruo, con elementi idonei a sostenere l'esistenza di un vincolo associativo stabile e del fumus commissi delicti, non configurandosi vizi di legge o una motivazione talmente carente da permettere il controllo di legittimità. Le memorie depositate non potevano sanare i vizi di genericità del ricorso. Esito: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 quater c.p.
Norma richiamata nell'accertamento dei reati (connessi alla frode) i cui profitti possono essere oggetto di confisca per equivalente; utilizzata insieme alle altre norme penali indicate per giustificare il sequestro finalizzato alla confisca.
art. 648 quater c.p.
Norma sul riciclaggio richiamata come titolo di reato i cui proventi possono essere sequestrati e confiscati; la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego di questa disposizione quale fondamento del sequestro per equivalente.
art. 322 ter c.p.
Norma sull'autoriciclaggio utilizzata, insieme alle precedenti, per giustificare la misura reale sul profitto del reato; la Corte ha confermato che tali fattispecie consentono il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato dai difensori per censurare la motivazione; la Corte ha precisato che le censure sul vizio di motivazione devono essere formulate con specificità e che il semplice rinvio alle argomentazioni già svolte non rende ammissibile il ricorso in Cassazione.
legge n. 103/2017
Richiama il divieto di proporre il ricorso per Cassazione in proprio: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto personalmente da Rosati in applicazione della disciplina che limita l'autodifesa in Cassazione.
art. 581 lett. c) e art. 585 comma 4 c.p.p.
Norme processuali sul contenuto e sui termini del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio che motivi generici e mancata autosufficienza del ricorso comportano inammissibilità, anche se successivamente depositate memorie integrative.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata dalla Corte per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato quale norma procedurale relativa alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale depositata nella fase di udienza; non incide sul merito ma solo sullo svolgimento processuale.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non è sufficiente rinviare genericamente alle difese svolte nei gradi precedenti
- La Cassazione non è sede di riesame libero del merito o della valutazione delle prove: può intervenire solo per violazioni di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile
- Il ricorso proposto personalmente dalla parte è generalmente inammissibile dopo le modifiche normative (legge n.103/2017); l'imputato-avvocato non può esercitare l'autodifesa in Cassazione
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo quando sussistono elementi indiziari (fumus) che collegano beni o disponibilità a profitti di reato; l'esistenza di tracciabilità dei flussi o di rapporti civilistici non esclude automaticamente la possibilità della misura, se vi sono elementi contrari
- Le memorie depositate successivamente non possono supplire alla mancanza di specificità del ricorso: le censure nuove devono essere formulate nel ricorso stesso nei termini previsti
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