Cassazione Penale, Sentenza n. 27621/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione ai sensi dell'art. 81 capoverso cod. pen. Il ricorrente contestava che la Corte di appello avesse erroneamente computato gli aumenti per continuazione applicandoli a cinque reati satellite anziché a quattro, non tenendo conto delle assoluzioni pronunciate per due episodi (01/03/2016 e 21/02/2016) e determinando così un aumento complessivo più gravoso rispetto a quanto correttamente calcolabile
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i reati in continuazione residuassero in quattro episodi e non cinque, che la Corte territoriale avesse quindi calcolato erroneamente l'aumento di pena. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rideterminando l'aumento per la continuazione in 4 mesi di reclusione e euro 3.200 di multa (a seguito dell'applicazione della diminuente del rito sul complessivo aumento teorico), applicato sulla pena base derivante dalla sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli del 02/05/2019. La pena complessiva è stata così rideterminata in anni uno e mesi dieci di reclusione e complessivi euro 24.200 di multa
Norme richiamate
art. 6 legge 1989
Norma sostanziale richiamata in relazione al tipo di violazione contestata (violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento questorile). Va intesa come norma che incrimina la violazione delle misure previste dalla disposizione amministrativa indicata nel provvedimento.
Norma che disciplina l'aumento di pena per la continuazione. La Corte ha ritenuto che l'aumento vada calcolato solo sui reati effettivamente riconosciuti come residui (i 'satelliti') e che, dopo il corretto computo degli eventi riconosciuti, vada applicata la diminuzione prevista per il rito (se pertinente). L'errore della Corte territoriale è stato l'applicazione dell'aumento in relazione a un numero errato di reati.
Norma procedurale invocata dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria per chiedere il raccoglimento del ricorso e la rideterminazione della pena. Indica la possibilità di formulare richieste di adeguamento della decisione impugnata in Cassazione.
art. 620, lettera i, cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di cassazione, quando l'errore riguarda esclusivamente il calcolo della pena e non comporta profili di discrezionalità, di annullare senza rinvio e di rideterminare la pena stessa. La Corte l'ha applicata per correggere il computo aritmetico dell'aumento per continuazione.
Massime di principio
- Per il calcolo degli aumenti per continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. si devono considerare solo i reati effettivamente riconosciuti come sussistenti: assoluzioni su singoli episodi riducono il numero dei reati satelliti e quindi l'aumento complessivo
- L'aumento teorico derivante dall'art. 81 va poi modulato con eventuali diminuzioni previste dal rito applicato; il computo finale deve rispettare entrambe le operazioni in ordine aritmetico corretto
- Errori meramente aritmetici o di computo degli aumenti di pena che non coinvolgono valutazioni discrezionali possono essere rettificati dalla Cassazione senza rinvio (art. 620 c.p.p.), con rideterminazione diretta della pena
- La Parte pubblica (es. il PM) può richiedere in sede di legittimità la rideterminazione della pena quando ritiene che vi sia un errore di calcolo o di diritto che giustifichi un aggiustamento
- In giudizi di continuazione è fondamentale verificare la sussistenza e la data di efficacia delle misure (es. cessazione dell'efficacia del divieto), perché la loro estinzione incide sul numero di violazioni effettivamente integranti reato
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