Cassazione Civile, Ordinanza n. 12225/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento di fine rapporto/quiescenza maturato da un dipendente del CNR. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la condanna dell’ente al risarcimento del danno, pari a circa 5.843,57 euro, per non avere tempestivamente investito in buoni postali fruttiferi le quote annualmente accantonate del trattamento di fine rapporto previste dal d.P.C.m. 8 giugno 1946. Il CNR aveva impugnato la decisione sostenendo che la domanda fosse soggetta alla prescrizione quinquennale propria dell’indennità di anzianità o di fine rapporto, poiché i buoni fruttiferi sarebbero stati parte integrante del medesimo emolumento e non fonte di un autonomo credito risarcitorio. In Cassazione il CNR ha denunciato violazione o falsa applicazione del d.P.C.m. 8 giugno 1946, artt. 2 e 3, e dell’art. 2948 c.c., insistendo sulla qualificazione delle somme come indennità e quindi sull’applicazione della prescrizione quinquennale. Il lavoratore ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha qualificato l’obbligo del CNR di investire annualmente le somme accantonate in buoni postali fruttiferi come obbligo contrattuale interno al rapporto di lavoro, la cui violazione integra responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. Ne consegue che il danno da mancato o tardivo investimento non è assimilabile all’indennità di cessazione del rapporto, ma costituisce credito risarcitorio soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla cessazione del rapporto. Poiché il rapporto era cessato il 1° luglio 2003 e l’azione era stata proposta nell’aprile 2013, il termine decennale non era decorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.C.m. 8 giugno 1946, art. 2
Introduce per il CNR l’obbligo di provvedere al trattamento di quiescenza mediante capitalizzazione finanziaria, con accantonamenti annuali da investire in buoni postali fruttiferi.
d.P.C.m. 8 giugno 1946, art. 3
Alla cessazione del rapporto, al dipendente spetta l’intero importo accantonato; la norma conferma l’esistenza dell’obbligo di investimento in corso di rapporto.
La prescrizione quinquennale non si applica al danno da tardivo investimento, perché la pretesa ha natura risarcitoria e non indennitaria.
L’omesso o tardivo investimento delle somme accantonate integra inadempimento contrattuale imputabile al datore di lavoro/ente.
art. 2 Cost.
La Corte richiama il dovere di solidarietà e la correttezza/ buona fede oggettiva come regola di comportamento idonea a fondare responsabilità risarcitoria.
È evocato solo per escludere, in presenza di giudicato interno, la possibilità di rimettere in discussione la disciplina applicabile al rapporto.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma speciale di disciplina del trattamento di quiescenza impone al datore di lavoro un obbligo di accantonamento e investimento di somme in strumenti fruttiferi, la violazione di tale obbligo non incide sulla natura dell’emolumento finale, ma genera un autonomo danno risarcibile da inadempimento.
- Il danno derivante dal tardivo o mancato investimento di somme dovute in esecuzione del rapporto di lavoro va distinto dall’indennità di fine rapporto: la prima pretesa ha natura risarcitoria e segue la prescrizione ordinaria decennale, mentre la seconda resta soggetta al diverso regime prescrizionale proprio dell’emolumento.
- In presenza di un obbligo contrattuale di protezione e di comportamento diligente, l’omissione del datore che produca un pregiudizio patrimoniale al creditore è sussumibile nell’art. 1218 c.c., con conseguente applicazione delle ordinarie regole della responsabilità contrattuale.
- Il principio di correttezza e buona fede oggettiva impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio di preservare gli interessi dell’altra e può costituire fonte di responsabilità risarcitoria anche in assenza di una specifica previsione contrattuale.
- La qualificazione della domanda come indennitaria o risarcitoria è decisiva ai fini del regime di prescrizione: non è consentito applicare la prescrizione più breve a un credito che deriva, in realtà, da un inadempimento contrattuale autonomamente dannoso.
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