Cassazione Penale, Ordinanza n. 24541/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con l'unico motivo deduceva un vizio di motivazione, lamentando che la motivazione di secondo grado fosse mancante, contraddittoria, manifestamente illogica e frutto di travisamento di elementi probatori, però non specificamente indicati né allegati. In sostanza contestava la valutazione di non credibilità della sua versione, secondo cui avrebbe assunto la paternità del furto dell'auto sulla quale era stato controllato, versione ritenuta incompatibile con le modalità della sottrazione denunciate dalla persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo compiuto e lineare la conferma della responsabilità per ricettazione, spiegando perché la versione dell'imputato non fosse credibile e non fosse scalfita dalle censure difensive. Il ricorrente non si è confrontato con questa ratio decidendi, limitandosi a riproporre doglianze già disattese in appello. Conseguentemente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La ricettazione risulta essere il reato per il quale era stata confermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non entra nel merito dell'elemento oggettivo o soggettivo, ma dà atto della conferma della condanna in appello.
Il motivo è scrutinato come censura di legittimità per vizio di motivazione, ma è ritenuto manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non specifica adeguatamente gli elementi probatori asseritamente travisati.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione dedotto in cassazione è inammissibile o manifestamente infondato quando la sentenza impugnata presenti una motivazione compiuta, lineare e non illogica, e il ricorrente si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La censura di travisamento della prova richiede la specifica indicazione degli elementi probatori asseritamente travisati e la loro effettiva allegazione o puntualizzazione nel ricorso; una deduzione generica non è idonea a scalfire la motivazione di appello.
- In sede di legittimità il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera reiterazione di argomenti difensivi già respinti non consente l'accoglimento del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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