Sentenza del 03/11/2016 n. 22212 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Marche che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato l’avviso di accertamento, fondato su documentazione extracontabile e su una contabilità parallela. Con un unico motivo, richiamando l’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., ha denunciato violazione dell’art. 54 Cost., dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 49, 50 e 75 del TUIR allora vigente, nonché vizi di motivazione. Ha contestato il rilievo attribuito alle dichiarazioni dell’ex amministratrice R.M.S., sostenendo che la sua eventuale confessione non potesse fare stato nei confronti della società e che le dichiarazioni, rese dopo la cessazione dalla carica e ritenute interessate, non fossero sufficienti a superare le risultanze delle scritture contabili e dei bilanci approvati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che il motivo mescolava censure eterogenee, ma ha comunque escluso che fosse dimostrato un errore di diritto: la società non aveva indicato in modo specifico quali affermazioni della sentenza fossero in contrasto con le norme invocate né spiegato in che modo. Ha inoltre ritenuto la decisione della CTR congruamente motivata, poiché aveva collegato coerentemente le risultanze documentali, la contabilità parallela e gli elementi emersi nel procedimento penale, inclusa la prassi di non fatturare tutti gli introiti e di impiegarli per debiti non contabilizzati e retribuzioni in nero. La sentenza impugnata, proveniente dalla CTR Marche, resta quindi ferma; nessuna spesa è stata liquidata, poiché l’Agenzia intimata non si era costituita. La decisione è stata deliberata il 10 novembre 2016 e depositata il 3 novembre 2016.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità
La censura di violazione o falsa applicazione di legge deve individuare non solo le disposizioni invocate, ma anche le specifiche affermazioni giuridiche della decisione che se ne discosterebbero e le ragioni del contrasto. La doglianza motivazionale, inoltre, non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito quando la motivazione è coerente e compiuta.
Art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973
la piena utilizzabilità a fini accertativi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), della c.d. contabilità in nero
La contabilità parallela o documentazione extracontabile può essere utilizzata ai fini dell’accertamento tributario. Nel caso concreto la CTR l’ha valutata insieme agli altri elementi probatori, tra cui la documentazione acquisita e le risultanze del procedimento penale.
Massime di principio
- In un accertamento fondato su contabilità parallela, la documentazione extracontabile può concorrere a provare ricavi o operazioni non dichiarati; la sua rilevanza va valutata nel contesto degli altri elementi disponibili.
- Nel ricorso per cassazione non basta elencare norme violate o manifestare dissenso dalla ricostruzione dei fatti: occorre indicare con precisione il passaggio giuridico censurato e spiegare il contrasto con la norma.
- Censure di diversa natura, come violazione di legge e vizio motivazionale, devono essere formulate in modo distinto e coerente; la loro commistione può condurre all’inammissibilità o al rigetto.
- La Cassazione non rinnova la valutazione di merito quando il giudice d’appello ha esposto un percorso argomentativo coerente e completo, raccordando le risultanze fattuali alle conclusioni giuridiche.
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