Cassazione Civile, Ordinanza n. 23438/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
Una banca aveva convenuto davanti al Tribunale un ente garante chiedendone la condanna al pagamento di oltre 178 mila euro quale liquidazione di fideiussioni prestate a garanzia di due finanziamenti agricoli. L’ente garante si era opposto sostenendo che i finanziamenti erano mutui di scopo e che, poiché le somme non erano state impiegate per le finalità previste, i mutui erano nulli e conseguentemente nulle anche le fideiussioni; inoltre sosteneva che la banca, non attivando i rimedi contrattuali previsti per reagire alla mancata produzione della documentazione di spesa e alla possibile distrazione delle somme, aveva violato i doveri di buona fede e protezione del garante, scaricando su quest’ultimo il rischio dell’inadempimento del debitore principale. Il Tribunale aveva accolto la domanda della banca, escludendo però l’autonomia della garanzia; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provato l’inadempimento della banca finanziatrice e non invocabile l’art. 1956 c.c. Nel ricorso per cassazione l’ente garante ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., sostenendo che la banca avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti contrattuali previsti (risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, consolidamento del finanziamento nella minor somma effettivamente documentata) invece di attendere il rimborso ed escutere poi la garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse omesso di valutare la condotta della banca alla luce del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, principio che impone a ciascuna parte di preservare, per quanto possibile e senza sacrificio apprezzabile, gli interessi della controparte anche in assenza di specifiche clausole o norme di legge. Secondo la Cassazione, la banca, disponendo di rimedi contrattuali per verificare l’effettiva destinazione delle somme e per incidere sul quantum della garanzia, non poteva limitarsi ad attendere il rimborso per poi escutere il garante, riversando su di lui le conseguenze della mancata realizzazione dello scopo del finanziamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà rivalutare se e in quale misura la garanzia fosse escutibile applicando il parametro della buona fede e correttezza; al giudice del rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro di correttezza e collaborazione nell’esecuzione del rapporto
richiamato quale criterio di interpretazione ed esecuzione secondo buona fede
ritenuto fondamento del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, imposto anche in assenza di specifiche clausole
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
richiamato dalla Corte d’appello per la questione della nullità della fideiussione dipendente dall’invalidità dell’obbligazione principale
ritenuto non invocabile nel caso concreto perché l’obbligazione garantita non era futura rispetto all’assunzione della garanzia
indicata come base della trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto non opera solo in presenza di lacune regolative, ma richiede alle parti comportamenti cooperativi idonei a preservare gli interessi reciproci, nei limiti di un sacrificio non apprezzabile per la parte obbligata.
- Quando il creditore dispone di rimedi contrattuali o legali per contenere il pregiudizio derivante dall’inadempimento della controparte, la sua inerzia può integrare violazione dei doveri di buona fede se trasferisce ingiustificatamente sul garante o su terzi il rischio dell’altrui inadempimento.
- Ai fini della escutibilità della garanzia, il giudice deve valutare non solo la validità formale del rapporto di garanzia, ma anche la condotta complessiva del creditore in relazione alla funzione economico-sociale del finanziamento e agli obblighi di collaborazione imposti dal rapporto.
- La mancata produzione della documentazione di spesa può costituire indice dell’uso difforme delle somme finanziate, ma non basta da sola, senza ulteriore verifica, a esonerare il giudice dall’esame del comportamento del creditore e dall’accertamento dell’eventuale incidenza di tale condotta sulla misura o sulla sorte della garanzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23373/2024 del 30/08/2024
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23374/2024 del 30/08/2024
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23375/2024 del 30/08/2024
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23376/2024 del 30/08/2024
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23377/2024 del 30/08/2024
- ordinanza_civile · 30 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23378/2024 del 30/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →