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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35497/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. Nel ricorso si censurava, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la decisione di merito non l'avesse correttamente esclusa. La Corte di cassazione rileva però che i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione logico-giuridica non illogica, anche alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e quindi non deducibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero dirette a sollecitare una rivalutazione di merito già compiuta in appello sulla insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato le statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, perché esclusa alla luce degli elementi di fatto e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro per valutare la gravità del fatto e la personalità dell'agente ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e motivate in modo non manifestamente illogico dal giudice di appello.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il giudice di merito, facendo applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p., individui elementi fattuali non contestati incompatibili con una ridotta offensività del fatto.
  • La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non potendo la Corte procedere a una nuova valutazione del fatto.
  • All'inammissibilità del ricorso per cassazione seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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