Cassazione Penale, Ordinanza n. 07156/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per un furto aggravato, con ulteriore contestazione della recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: da un lato, ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della propria responsabilità penale per il delitto contestato; dall'altro, ha denunciato vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre reputato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata era già sorretta da motivazione congrua sulla pena, sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti/recidiva e sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 99, 624, 625 n. 2 e 7 c.p.
Norme poste a base della condanna per furto aggravato con recidiva; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità compiuto dai giudici di merito.
Anche dopo la modifica del 2006, il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura del fatto o una diversa valutazione delle prove.
I criteri di commisurazione della pena restano affidati al giudice di merito; se la pena è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, non è necessaria una motivazione analitica rafforzata.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa dai giudici di merito e la Corte ha ritenuto la relativa doglianza inammissibile in cassazione nel caso concreto.
Richiamato come recidiva contestata, rilevante nel giudizio di bilanciamento effettuato dal giudice di merito.
Fattispecie base di furto, integrata nel caso concreto nella forma aggravata.
Aggravanti del furto contestate e confermate nei giudizi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una "rilettura" delle prove né una nuova valutazione del compendio fattuale: il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle risultanze processuali; tale sindacato resta precluso alla Cassazione.
- La censura sulla responsabilità è inammissibile quando si risolve nella mera prospettazione di una versione alternativa dei fatti senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- La motivazione sulla pena non richiede un'analitica giustificazione quando la sanzione sia determinata in misura media o prossima al minimo edittale, essendo in tal caso sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- L'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche o di specifiche attenuanti sul danno patrimoniale non è sindacabile in cassazione se la decisione di merito risulta sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
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