Cassazione Penale, Ordinanza n. 05187/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva concordato, davanti al GUP del Tribunale di Torino, l'applicazione della pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa per detenzione di oltre 38 kg di hashish, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, anche processuale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La censura, in sostanza, mirava a contestare la tenuta della decisione di patteggiamento sul piano dell'obbligo di immediato proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla motivazione e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta non deducibile, perché il patteggiamento comporta rinuncia a far valere nullità diverse da quelle inerenti alla richiesta e al consenso, e il vizio di motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento non è più censurabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
detenzione di oltre 38 Kg. di stupefacente del tipo hashish
individua il reato oggetto di applicazione della pena, relativo alla detenzione di stupefacente.
il giudice del patteggiamento deve verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma il relativo vizio motivazionale non è deducibile con ricorso per cassazione nei limiti indicati dalla novella.
contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale previsto per le ipotesi di inammissibilità.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
ha introdotto la disciplina restrittiva del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in tema di conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e tassativa solo per i vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- Con il patteggiamento l'imputato rinuncia a far valere nullità diverse da quelle inerenti alla volontà prestata sulla richiesta e al consenso; non è quindi deducibile un vizio motivazionale estraneo ai limiti legali dell'impugnazione.
- Il giudice del patteggiamento deve comunque controllare che non sussistano cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma l'eventuale insufficienza della motivazione su tale controllo non è autonomamente sindacabile in cassazione nei casi disciplinati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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