Cassazione Penale, Sentenza n. 28491/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari: il ricorrente chiedeva lo spostamento dall'abitazione presso cui si trovava a Liscate (MI) al proprio domicilio di residenza a Platì (RC) presso i genitori, sostenendo che si trattava del ritorno alla propria residenza stabile e che la madre avrebbe soddisfatto le esigenze primarie. I reati contestati (capi C6 e C17, ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990) riguardano episodi commessi tra l'8 febbraio e l'8 luglio 2020 e il 26 agosto 2020, parte dei quali in Calabria. Con un secondo motivo la difesa ha invocato l'inosservanza dell'art. 284 c.p.p., deducendo che il rigetto implicherebbe un divieto di dimora in Calabria non previsto esplicitamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso le valutazioni del Tribunale del Riesame e del G.I.P.: la richiesta di trasferimento era motivata da esigenze economiche non adeguatamente documentate e non da ragioni incidenti sullo status libertatis; non è stata fornita prova dell'assenza di redditi o dell'impossibilità dei familiari di prestare aiuto; il trasferimento a Platì, area vicina a quella in cui si sono svolti i fatti, avrebbe potuto agevolare la riattivazione dei contatti del ricorrente con la rete di spaccio e aumentare il rischio di recidiva. La Corte ha ricordato che non esiste un diritto assoluto a scontare la misura nel proprio territorio di provenienza e che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato (traffico/attività illecite in materia di stupefacenti); richiamata per definire la natura e la gravità delle imputazioni e la rilevanza territoriale delle condotte nell'apprezzamento del rischio di recidiva.
Invocata dalla difesa per sostenere che il rigetto avrebbe implicitamente imposto un divieto di dimora; la Corte ha ritenuto che il mancato accoglimento della richiesta di cambio di domicilio non equivale a un illecito divieto di dimora e che non sussisteva violazione formale dell'articolo.
Norma richiamata per la pronuncia di condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Rv. 269884)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo per violazione di norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per rivedere valutazioni di merito sui fatti.
Massime di principio
- La richiesta di spostamento del luogo di esecuzione della custodia domiciliare richiede motivazioni che incidano concretamente sullo status libertatis (es. impossibilità materiale o sanitaria di proseguire la detenzione nell'abitazione indicata) e deve essere corredata da documentazione probante (es. assenza di redditi, certificazioni mediche, prove dell'impossibilità dei familiari di prestare assistenza).
- Esigenze economiche generiche, non documentate, sono generalmente insufficienti per giustificare il cambio di domicilio in esecuzione di arresti domiciliari.
- Il giudice valuta anche il profilo della prevenzione: il trasferimento in un contesto territoriale vicino a quello dove si sono svolti i fatti può essere ritenuto idoneo ad aumentare il rischio di recidiva o di riattivazione di contatti criminali, e ciò può legittimare il diniego.
- Non esiste un diritto assoluto del destinatario della misura a scontarla nel proprio luogo di origine; la compatibilità del luogo va valutata caso per caso in relazione alle esigenze cautelari e alla documentazione prodotta.
- In sede di cassazione il sindacato sulla misura cautelare è limitato: sono ammissibili censure di diritto o che dimostrino manifesta illogicità della motivazione, non semplici richieste di diversa valutazione dei fatti.
- Se si censura una violazione come quella prevista dall'art. 284 c.p.p., occorre dimostrare concretamente l'esistenza di un divieto illegittimo o di una disposizione normativa violata, non limitarsi a dedurre effetti impliciti del rigetto.
- Per aumentare le possibilità di successo in istanze simili è opportuno produrre documentazione economica e patrimoniale, dichiarazioni dei familiari sull'assistenza prestabile, eventuali proposte di misure integrative (es. obblighi di controllo, divieti specifici) per mitigare i rischi di contatto con soggetti della rete criminale.
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