Cassazione Civile, Ordinanza n. 10074/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia riguarda numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione medica in anni compresi tra il 1982 e il 1991 senza ricevere alcuna remunerazione, nonostante il diritto riconosciuto dalle direttive europee sulla formazione dei medici specialisti a una adeguata remunerazione. I medici avevano quindi convenuto in giudizio le amministrazioni statali competenti chiedendo il risarcimento del danno da tardiva/omessa attuazione delle direttive, parametrato agli importi poi previsti dalla normativa interna di recepimento e successiva disciplina (in particolare d.lgs. n. 257/1991 e l. n. 370/1999), oltre a interessi, rivalutazione e maggior danno. Il primo grado aveva rigettato per prescrizione; in appello era stata riconosciuta la prescrizione decennale solo per alcuni e, per altri, il diritto al pagamento. In cassazione, i medici hanno dedotto, tra l'altro, giudicato interno sull'applicabilità del d.lgs. n. 257/1991, errore sull'anno accademico e sul periodo indennizzabile, mancato riconoscimento di rivalutazione/interessi/maggior danno e spese. Le amministrazioni hanno proposto ricorso incidentale sostenendo, in via principale, la nullità della sentenza di rinvio perché la Corte d'appello aveva condannato la Presidenza del Consiglio, mai evocata in giudizio, sostituendola d'ufficio ai ministeri originariamente convenuti, e hanno altresì contestato il riconoscimento del diritto anche ai medici iscritti prima del 1982.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva dei ministeri originariamente convenuti e avesse sostituito a questi la Presidenza del Consiglio, mai evocata in giudizio, in violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. e dell'art. 4 l. n. 260/1958. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché provveda sul merito delle domande nei confronti dei ministeri indicati in citazione, secondo i principi indicati. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti, ma la Corte ha svolto alcune precisazioni nomofilattiche sul giudice del rinvio: non vi è giudicato interno sull'applicabilità del d.lgs. n. 257/1991; non è notorio il contenuto/durata dell'anno accademico; per il credito risarcitorio/para-risarcitorio spettano interessi legali dalla monetizzazione, non rivalutazione automatica, salvo prova del maggior danno; il diritto spetta anche ai medici iscritti prima del 1982, nei limiti temporalmente riconosciuti dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che la domanda e il contraddittorio devono svolgersi nei confronti del soggetto effettivamente evocato; è stato ritenuto violato dalla sostituzione d'ufficio del convenuto.
Richiamato come regola del contraddittorio; la condanna di un soggetto non evocato in giudizio è stata ritenuta lesiva del principio.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al limite alla sostituzione d'ufficio del convenuto.
art. 4 L. n. 260/1958
La carenza di legittimazione passiva dell'organo statale erroneamente citato è mera irregolarità se l'Avvocatura eccepisce tempestivamente il difetto indicando il corretto organo; in difetto, non può essere rilevata d'ufficio né può disporsi la rinnovazione della citazione.
Usato per disporre la riunione del ricorso successivo al ricorso principale.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
Richiamato per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.
Evocato dalle parti, ma la Corte esclude che vi fosse un giudicato o una riproposizione necessaria sulla questione dell'applicabilità del d.lgs. n. 257/1991.
Richiamato dalle parti in relazione al preteso giudicato interno; la Corte lo reputa insussistente nella fattispecie.
Richiamato dalle parti per sostenere l'onere di specifico motivo di appello; la Corte ritiene infondata la doglianza sul giudicato interno.
Richiamato dalle parti nel contesto del preteso giudicato interno.
Richiamato per la censura sul presunto notorio circa la durata dell'anno accademico; la Corte osserva che tale fatto non è notorio e deve essere provato.
art. 14 preleggi
Richiamato nel motivo sul mancato riconoscimento di rivalutazione e accessori, in combinazione con la normativa sostanziale applicabile.
Richiamato per qualificare la responsabilità da inadempimento dello Stato nella tardiva attuazione delle direttive.
Richiamato per il tema del risarcimento e della quantificazione del danno.
La Corte richiama il principio per cui, nel credito para-risarcitorio oggetto di monetizzazione, spettano interessi legali dalla conversione in debito di valuta e il maggior danno solo se provato specificamente.
Richiamato nel ricorso incidentale per fondare la nascita dell'obbligazione risarcitoria da inadempimento.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al preteso giudicato interno, escluso dalla Corte.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai poteri del giudice di rinvio e alla censura sul mancato riconoscimento di accessori.
d.lgs. n. 257/1991
Indicato come primo recepimento interno della disciplina europea per i medici specializzandi, con borsa di studio decorrente dall'a.a. 1991-1992; la Corte esclude che vi sia giudicato interno sulla sua applicabilità nel rinvio.
È la norma che, secondo il precedente vincolante della Corte, costituisce il parametro di riferimento per la liquidazione del diritto risarcitorio dei medici specializzandi per il periodo 1983-1991.
Richiamato nel quadro normativo, ma ritenuto non applicabile ratione temporis ai fatti di causa.
Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE
Sono indicate come fonte dell'obbligo di prevedere un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi e come base dell'azione risarcitoria per mancata tempestiva attuazione.
Direttiva 82/76/CEE, art. 13, par. 1
Richiamata nel ricorso incidentale sul diritto dei medici iscritti prima del 1982; la Corte richiama il principio affermato anche dalla Corte di giustizia e dalle Sezioni Unite.
Richiamato per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Se, in una controversia contro lo Stato, viene convenuto un organo statale privo di legittimazione passiva, la nullità non può essere rilevata d'ufficio oltre i limiti dell'art. 4 l. n. 260/1958: l'Avvocatura deve eccepire tempestivamente il difetto nella prima udienza e indicare il corretto organo; in mancanza, la rappresentanza processuale resta cristallizzata e non è consentita la sostituzione d'ufficio del convenuto con un diverso organo mai evocato.
- Nel giudizio di rinvio il giudicato interno non può essere invocato quando la questione sostanziale sia già stata coperta da un precedente arresto di legittimità vincolante, e soprattutto quando il primo giudice non abbia pronunciato sul merito per avere accolto una preliminare eccezione di rito o di merito assorbente.
- In tema di risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive europee sulla formazione dei medici specialisti, il giudice del rinvio deve attenersi al parametro liquidativo fissato dalla disciplina interna di recepimento richiamata dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo fondare la decisione su presunti giudicati incompatibili con il precedente nomofilattico.
- L'anno accademico e gli altri fatti costitutivi della pretesa risarcitoria non possono essere considerati notori se non rientrano nel novero dei fatti generalmente conosciuti e incontestabili; la parte che li allega resta onerata della relativa prova.
- Per i crediti risarcitori/para-risarcitori da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, la liquidazione equitativa comporta interessi legali dalla data di conversione del debito di valore in debito di valuta; la rivalutazione automatica non spetta, salvo prova specifica del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
- Il diritto al ristoro per la mancata remunerazione delle scuole di specializzazione può spettare anche ai medici iscritti prima del 1982, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della specializzazione, nei casi e nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza eurounitaria e di legittimità.
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