Cassazione Civile, Sentenza n. 20525/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia verteva sulla prova dell'avvenuto pagamento del prezzo pattuito per la compravendita (complessivi £ 114.765.785 lire, di cui £ 81.000.000 mediante cambiali). La ricorrente aveva prodotto in primo grado copie e poi gli originali delle cambiali e diverse quietanze di pagamento; la Corte d'appello li aveva ritenuti inutilizzabili in appello poiché erano stati depositati tardivamente in primo grado e dunque non "nuovi". La questione centrale è stata se tali documenti fossero ammissibili in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (testo anteriore alla novella del 2012) quale prova "indispensabile" per eliminare ogni incertezza sulla vicenda fattuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (omessa valutazione dell'indispensabilità dei documenti nuovi in appello) e ha cassato la sentenza di merito limitatamente a tale profilo, rinviando la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. La Corte ha affermato il principio secondo cui, nel testo anteriore alla modifica del 2012, la cassazione può valutare in astratto l'indispensabilità dei documenti nuovi in appello e che la tardività della produzione in primo grado non impedisce automaticamente l'ammissione in appello se i documenti sono in concreto idonei ad eliminare ogni possibile incertezza (quindi le cambiali e le quietanze devono essere valutate dal giudice d'appello). Sono stati assorbiti i motivi connessi (1., 2., 4., 5., 6., 7.), sono stati rigettati i motivi relativi al giudicato penale e alla non contestazione del prezzo (8., 9., 10., 11., 12.) e il tredicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte d'appello dovrà ora valutare concretamente le prove (cambiali, quietanze) e, tra l'altro, la rilevanza del fatto che il prenditore delle cambiali fosse una persona fisica (Mario Pio Pierantozzi) e non la società.
Norme richiamate
art. 345, comma 3 (testo anteriore alla novella recata dal d.l. n. 83/2012, conv. con mod. dalla L. n. 134/2012)
La Corte ha interpretato che, nel testo previgente alla modifica del 2012, la valutazione dell'ammissibilità di documenti nuovi in appello richiede un giudizio sulla "indispensabilità" della prova; tale valutazione può essere compiuta dalla Cassazione in astratto quando dedotta in sede di legittimità
richiamato nella giurisprudenza e nella discussione sulla non contestazione (testo anteriore alle modifiche)
Riferito al principio di non contestazione: la parte che allega fatti processuali deve ricevere una presa di posizione chiara dall'altra parte, ma la valutazione concreta spetta al giudice di merito
citato in relazione all'onere di prendere posizione sui fatti
Impegna la parte convenuta a contestare in modo chiaro e analitico i fatti posti dall'attore; la mancata contestazione specifica può comportare l'assunzione dei fatti come non contestati
richiamato in relazione all'onere della prova
Norma sull'onere della prova; citata nella contestazione relativa alla prova del pagamento
vizi dedotti in cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo)
Strumento processuale con cui la ricorrente ha impugnato la decisione di merito; la Corte ha accolto il vizio relativo all'omessa valutazione dell'indispensabilità dei documenti (n.3) e ha rigettato le doglianze di omesso esame su altri aspetti (n.5)
d.l. n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012)
decreto-legge che ha modificato il testo dell'art. 345 c.p.c.
La decisione si riferisce esplicitamente al testo di legge anteriore alla modifica introdotta dal d.l. 83/2012; il ragionamento sulla indispensabilità si applica al previgente testo normativo
sentenza Sezioni Unite n. 10790/2017
precedente giurisprudenziale citato
Conferma il principio che in appello può essere ammessa come "nuova" una prova idonea ad eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione dei fatti; principio applicato dalla Corte per ritenere ammissibili le cambiali e le quietanze se indispensabili
Richiamato dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non sufficientemente specifica rispetto all'efficacia del giudicato penale nel processo civile
Richiamato nella censura sulle spese, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specificazione della doglianza
Giurisprudenza richiamata (Cass. nn. 1277/2016, 3309/2017, 19865/15, 3023/16, 3680/19, 27490/19)
Precedenti utilizzati per motivare la competenza della Cassazione a valutare l'indispensabilità della prova e per le regole sulla non contestazione
Cass. pen. n. 35537/11
sentenza penale di condanna per falsa testimonianza di Matilde e Massimiliano Pierantozzi
Il giudicato penale di condanna è stato richiamato dalla ricorrente ma la Corte civile ha ritenuto irrilevante la questione nel caso concreto, atteso che le testimonianze cui si riferiva il penale non erano state valutate dal Tribunale nel merito della causa civile
Massime di principio
- Sotto il previgente testo dell'art. 345 c.p.c. (anteriore al d.l. n. 83/2012), la Corte di Cassazione può valutare in astratto se documenti "nuovi" prodotti in appello siano "indispensabili"; se lo sono, la tardività della produzione in primo grado non vale automaticamente a escluderli.
- La "indispensabilità" di un documento in appello va intesa come la idoneità a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito; tale valutazione in astratto è di competenza della Cassazione quando rilevata in sede di legittimità, mentre l'apprezzamento concreto delle inferenze resta demandato al giudice di rinvio.
- Il possesso dell'originale di una cambiale da parte del debitore e le quietanze di pagamento possono avere efficacia probatoria significativa (anche presuntiva) e pertanto possono costituire prova "indispensabile" del pagamento, salvo che il giudice di merito valuti diversamente in sede di rinvio.
- Un giudicato penale (anche per falsa testimonianza) non produce automaticamente effetti decisivi nel giudizio civile: occorre verificare la rilevanza e l'utilizzabilità delle prove penali nel processo civile e se le testimonianze oggetto del penale siano state o meno utilizzate dal giudice civile.
- Il principio della non contestazione impone alla parte convenuta di contestare in modo chiaro e analitico le allegazioni attoree; la mancata contestazione specifica può essere interpretata come ammissione dei fatti, ma la valutazione finale su eventuale non contestazione è di merito e spetta al giudice di merito.
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