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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2752/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la gravità indiziaria e la misura cautelare per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per i reati di usura e estorsione (capi 15 e 16), pur escludendo per questi ultimi l'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1). I mezzi di impugnazione deducono: carenza di motivazione sul punto della partecipazione mafiosa (contestando la valorizzazione delle sole intercettazioni e la mancata prova di un apporto dinamico e permanente), errata qualificazione del prestito come usura (sostenendo che l'interesse fosse solo promessa e non richiesto) e errata qualificazione come estorsione invece che come esercizio abusivo del credito/recupero di credito (art. 393 c.p.). Inoltre è stata fatta valere la mancata considerazione delle assenze di elementi tradizionali di intraneità (es. rituali, chiamate in correità, battesimi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e incentrati su valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato le intercettazioni (conoscenza della gerarchia, uso del pronome "noi", rapporti con esponenti di vertice, risentimento per il mancato sostentamento del detenuto) come indizi di intraneità e partecipazione stabile. Ha confermato la qualificazione dell'usura, rilevando che la promessa di interessi integra il reato anche se gli interessi non sono stati effettivamente corrisposti, e ha ritenuto fondata la ricostruzione fattuale dell'estorsione (uso di violenza/minacce e profitto dalla vendita dell'auto). Ha precisato che l'esclusione dell'aggravante mafiosa per i reati-fine è compatibile con la ricostruzione della partecipazione associativa, trattandosi di profili distinti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il provvedimento impugnato resta efficace (nessa rimessione in libertà automatica).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione all'associazione mafiosa può risultare da indicatori non formalistici (conoscenza dell'organigramma, linguaggio, rapporti con i vertici, sostegno alle famiglie dei detenuti, identificazione con la "locale"). La valutazione del peso degli indizi compete al giudice del riesame e non è sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante "metodo mafioso"/agevolazione)

    L'aggravante è distinta dalla partecipazione associativa: richiede il dolo specifico e il metodo mafioso o la finalità di agevolare l'associazione nella commissione del reato-fine; può non sussistere anche se l'aggravante dell'appartenenza associativa è provata.

  • art. 644 cod. pen.

    Per il reato di usura è sufficiente l'accettazione della promessa di interessi o di altri vantaggi usurari; l'effettiva percezione degli interessi non è necessaria per la configurazione del reato.

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle doglianze sulla qualificazione dei fatti (rapina/violenza), la Corte ha ritenuto la contestazione di estorsione adeguatamente motivata in base alle modalità (violenza/minacce e profitto dalla vendita).

  • art. 393 cod. pen.

    L'eventuale qualificazione come esercizio abusivo del credito/recupero di credito non è emersa: la Corte ha ritenuto che la condotta contestata comportasse minaccia/violenza e conseguente indebito profitto, configurando estorsione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese e, se del caso, l'applicazione di una ammenda alla cassa delle ammende; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sui vizî di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione i giudizi sulla sufficienza o sul peso degli indizi e sulle valutazioni di fatto compiute dal giudice del riesame sono in genere inammissibili: le censure devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta anche da indicatori 'fattuali' non rituali: conoscenza degli assetti gerarchici, uso di linguaggio di gruppo (es. "noi"), rapporti con esponenti di vertice, e rivendicazioni circa l'assistenza alle famiglie dei detenuti costituiscono elementi utili a ricostruire l'intraneità.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 (metodo mafioso/agevolazione) è distinta dalla partecipazione: richiede dolo specifico e caratteristiche del comportamento nel momento della commissione del reato-fine; la sua assenza non esclude automaticamente la sussistenza della partecipazione associativa.
  • Nel reato di usura è sufficiente l'accettazione della promessa di interessi per integrare la fattispecie: l'assenza della concreta corresponsione non esclude il reato se è provata la promessa di vantaggi usurari.
  • La distinzione tra estorsione e recupero di credito si fonda sulle modalità: uso di violenza o minacce e conseguimento di un profitto indebito (es. vendita del bene sottratto a prezzo superiore al credito) indirizzano verso la qualificazione come estorsione.
  • Le difese che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove, senza contestare con precisione le argomentazioni motivate del giudice, espongono il ricorso a essere dichiarato inammissibile.

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