Cassazione Penale, Sentenza n. 13312/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata dichiarata contumace in udienza preliminare (7/12/2012) e nel dibattimento di prime cure (2/10/2013) senza che fosse stato emesso decreto di irreperibilità. Si doveva applicare l'art. 15‑bis, comma 2, della legge n. 67/2014 che, per i contumaci non dichiarati irreperibili nei procedimenti di prime cure in corso, ripristina la disciplina della contumacia che prevede la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. L'estratto è stato notificato l'8/02/2016: da quella data decorreva il termine di 45 giorni per proporre l'appello, che quindi scadeva il 24/03/2016. L'appello era stato depositato il 22/03/2016, dunque tempestivo. La Corte d'appello aveva invece ritenuto scaduto il termine il 19/03/2016 computando il termine dalla pronuncia del 5/11/2015 e non dalla comunicazione all'imputata contumace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata. Ha disposto l'annullamento senza rinvio per gli effetti penali perché nel frattempo i reati attribuiti alla ricorrente si sono estinti per prescrizione (prescrizione maturata nel 2010). Per gli effetti civili ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo giudizio, ritenendo che le censure contenute nell'appello riguardassero anche la responsabilità civile.
Norme richiamate
art. 15‑bis, comma 2, legge n. 67 del 2014
Si applica ai contumaci non dichiarati irreperibili nei procedimenti di prime cure in corso: ripristina la disciplina che prevede la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza e fa decorrere i termini di impugnazione dalla comunicazione di tale estratto.
Consente l'annullamento con rinvio della sentenza sugli effetti civili quando l'impugnazione, pur scaduta erroneamente come tardiva, comprende censure anche in tema di responsabilità civile; la Cassazione ha rimesso la materia al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022 (Porcù, Rv. 283817‑01)
Giurisprudenza richiamata per affermare che, se la Corte di appello ha illegittimamente dichiarato inammissibile l'impugnazione e nel frattempo si è verificata la prescrizione, la Cassazione può dichiarare immediatamente l'estinzione del reato e rinviare le questioni civili al giudice civile in grado d'appello.
artt. 367, 48, 479, 642 cod. pen. (reati contestati)
Articoli che individuano le fattispecie di reato ascritte all'imputata in primo grado; la Cassazione ha però annullato gli effetti penali della sentenza perché i reati si sono estinti per prescrizione.
Massime di principio
- Se un imputato è stato dichiarato contumace ma non è stato emesso il decreto di irreperibilità, si applica l'art. 15‑bis L.67/2014: i termini di impugnazione decorrerranno dalla comunicazione dell'estratto contumaciale della sentenza e non dalla pronuncia.
- Per verificare la tempestività di un ricorso è decisivo l'atto di comunicazione/notifica della sentenza al contumace; conservare la prova della data di comunicazione è cruciale.
- Se la Corte d'appello dichiara inammissibile un appello per tardività, il giudizio di legittimità può essere favorevole al ricorrente qualora risulti che il termine è stato invece computato dal momento sbagliato (es. dalla pronuncia e non dalla comunicazione all'imputato contumace).
- Quando nel frattempo è intervenuta la prescrizione dei reati la Cassazione può annullare senza rinvio gli effetti penali (dichiarando l'estinzione del reato) e rinviare per gli aspetti civili al giudice civile competente per valore.
- In situazioni analoghe è opportuno: verificare l'esistenza di un decreto di irreperibilità; accertare la data esatta di notificazione/comunicazione dell'estratto; proporre tempestivamente impugnazioni e, se dichiarate tardive, impugnare tale dichiarazione richiamando l'art. 15‑bis L.67/2014 ove applicabile.
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