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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13312/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata dichiarata contumace in udienza preliminare (7/12/2012) e nel dibattimento di prime cure (2/10/2013) senza che fosse stato emesso decreto di irreperibilità. Si doveva applicare l'art. 15‑bis, comma 2, della legge n. 67/2014 che, per i contumaci non dichiarati irreperibili nei procedimenti di prime cure in corso, ripristina la disciplina della contumacia che prevede la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. L'estratto è stato notificato l'8/02/2016: da quella data decorreva il termine di 45 giorni per proporre l'appello, che quindi scadeva il 24/03/2016. L'appello era stato depositato il 22/03/2016, dunque tempestivo. La Corte d'appello aveva invece ritenuto scaduto il termine il 19/03/2016 computando il termine dalla pronuncia del 5/11/2015 e non dalla comunicazione all'imputata contumace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata. Ha disposto l'annullamento senza rinvio per gli effetti penali perché nel frattempo i reati attribuiti alla ricorrente si sono estinti per prescrizione (prescrizione maturata nel 2010). Per gli effetti civili ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo giudizio, ritenendo che le censure contenute nell'appello riguardassero anche la responsabilità civile.

Norme richiamate

  • art. 15‑bis, comma 2, legge n. 67 del 2014

    Si applica ai contumaci non dichiarati irreperibili nei procedimenti di prime cure in corso: ripristina la disciplina che prevede la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza e fa decorrere i termini di impugnazione dalla comunicazione di tale estratto.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento con rinvio della sentenza sugli effetti civili quando l'impugnazione, pur scaduta erroneamente come tardiva, comprende censure anche in tema di responsabilità civile; la Cassazione ha rimesso la materia al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

  • Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022 (Porcù, Rv. 283817‑01)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che, se la Corte di appello ha illegittimamente dichiarato inammissibile l'impugnazione e nel frattempo si è verificata la prescrizione, la Cassazione può dichiarare immediatamente l'estinzione del reato e rinviare le questioni civili al giudice civile in grado d'appello.

  • artt. 367, 48, 479, 642 cod. pen. (reati contestati)

    Articoli che individuano le fattispecie di reato ascritte all'imputata in primo grado; la Cassazione ha però annullato gli effetti penali della sentenza perché i reati si sono estinti per prescrizione.

Massime di principio

  • Se un imputato è stato dichiarato contumace ma non è stato emesso il decreto di irreperibilità, si applica l'art. 15‑bis L.67/2014: i termini di impugnazione decorrerranno dalla comunicazione dell'estratto contumaciale della sentenza e non dalla pronuncia.
  • Per verificare la tempestività di un ricorso è decisivo l'atto di comunicazione/notifica della sentenza al contumace; conservare la prova della data di comunicazione è cruciale.
  • Se la Corte d'appello dichiara inammissibile un appello per tardività, il giudizio di legittimità può essere favorevole al ricorrente qualora risulti che il termine è stato invece computato dal momento sbagliato (es. dalla pronuncia e non dalla comunicazione all'imputato contumace).
  • Quando nel frattempo è intervenuta la prescrizione dei reati la Cassazione può annullare senza rinvio gli effetti penali (dichiarando l'estinzione del reato) e rinviare per gli aspetti civili al giudice civile competente per valore.
  • In situazioni analoghe è opportuno: verificare l'esistenza di un decreto di irreperibilità; accertare la data esatta di notificazione/comunicazione dell'estratto; proporre tempestivamente impugnazioni e, se dichiarate tardive, impugnare tale dichiarazione richiamando l'art. 15‑bis L.67/2014 ove applicabile.

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